Art. 12
PREVIDENZA COMPLEMENTARE E FONDI INTEGRATIVI
a) Previdenza complementare
E’ istituita una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale mediante la costituzione di un Fondo Pensione Nazionale denominato Filcoop.
Destinatari della forma pensionistica sono i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL sottoscritto in data 2.7.1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni che siano stati assunti ed abbiano superato – ove previsto – il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto individuale:
- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato ad occupazione piena pari o superiore a 4 mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare;
- contratto di apprendistato.
Destinatari della forma pensionistica sono altresì i lavoratori assunti in una delle tipologie di contratto sopra richiamate dei settori affini i cui CCNL siano sottoscritti da almeno due delle organizzazioni Sindacali dei Lavoratori stipulanti il CCNL 2.7.1998.
Per settori affini si intendono pertanto quelli di seguito indicati:
- cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici;
- lavoratori addetti ad attività idraulico-forestali ed idraulico-agrarie;
- dipendenti da cooperative della pesca marittima, acquacoltura e maricoltura.
L’associazione al Fondo di tali settori deve comunque essere disciplinata con apposito accordo tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti i CCNL dei settori affini e le rispettive Associazioni o Federazioni delle imprese di settore.
L’adesione dei lavoratori al Fondo è volontaria.
Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:
- con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l’1,5% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;[1]
- l’1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
- una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;
- il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.
Tale contribuzione avrà decorrenza dalla data di effettivo esercizio dell’attività del Fondo.
Per gli impiegati l’obbligo del versamento del TFR si intende assolto col versamento presso l’ENPAIA, ai sensi della legislazione vigente.
Detta contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell’ambito del periodo di comporto, infortunio ed assenza obbligatoria per maternità.
E’ fatta salva la facoltà del lavoratore di effettuare versamenti volontari aggiuntivi fino al massimo di deduzione fiscale consentito dalla legge.
Le parti convengono che a partire dall’1.1.2017 al lavoratore componente della Assemblea del Fondo è riconosciuto complessivamente un giorno di permesso per la partecipazione alle convocazioni di tale organo.
b) Fondi integrativi sanitari
1) Sanitario degli impiegati agricoli
Le parti decidono di costituire un Fondo integrativo sanitario per gli impiegati, finanziato da una contribuzione paritetica a carico del datore di lavoro e dell’impiegato a decorrere dall’1.7.1992, pari complessivamente a:
– Euro 186,00 annui per le prestazioni integrative sanitarie.
A decorrere dall’1.1.2011 potranno iscriversi al fondo anche gli impiegati a tempo determinato con contratto di durata superiore a sei mesi.
La contribuzione sarà rapportata ai mesi di durata del contratto.
2) Sanitario degli operai
Sono iscritti al FILCOOP Sanitario, salvo rinuncia, tutti gli operai a tempo indeterminato ai quali si applica il presente contratto.
La contribuzione al Fondo è determinata nella misura di Euro 52,00 annua di cui il 50% a carico dell’azienda e il restante 50% a carico del lavoratore.
Gli operai a tempo indeterminato in forza alla data del 16.7.2002, non iscritti al Fondo, saranno iscritti al FILCOOP Sanitario qualora non manifestino per iscritto diversa intenzione entro il 31.12.2002.
Per gli operai a tempo indeterminato assunti posteriormente alla data del 31.12.2002 l’iscrizione decorre dalla data di assunzione, salvo disdetta scritta da presentarsi nei termini di 15 giorni dalla stessa data di assunzione.
L’azienda invierà al FILCOOP Sanitario la copia della comunicazione di recesso del lavoratore.
A decorrere dall’1.1.2011 saranno iscritti al Filcoop sanitario, salvo rinuncia, anche gli operai a tempo determinato compresi nelle convenzioni di cui all’articolo 6 con garanzia occupazionale di almeno 151 giornate annue.
Dall’1.1.2014 saranno iscritti, alle condizioni sopra indicate, anche gli operai a tempo determinato:
- ricompresi in accordi di riassunzione o relativi all’organico aziendale con una garanzia occupazionale, comunque denominati, di almeno 151 giornate annue;
- con tre anni consecutivi di anzianità aziendale[2] a condizione che nell’anno d’iscrizione abbiano un contratto di lavoro per almeno 151 giornate.
La contribuzione per tali lavoratori sarà complessivamente di Euro 36 annui di cui il 50% a carico dell’azienda e il restante 50% a carico del lavoratore.
c) Casse integrazioni extra-legem
Le parti convengono sulla opportunità che a livello territoriale le organizzazioni firmatarie del presente CCNL costituiscano Casse integrazioni extra-legem o rinvengano comunque soluzioni atte ad assicurare agli operai una integrazione salariale in caso di malattia e di infortunio aggiuntiva a quella liquidata dall’INPS e dall’INAIL.
Per gli scopi di cui al comma precedente e per definire le modalità per la applicazione e la gestione di quanto previsto dall’art. 11, la commissione di cui al citato articolo sarà insediata entro 3 mesi dalla firma del presente accordo e sarà costituita da un rappresentante per ogni Associazione firmataria.
Qualora, entro il 30 novembre 2015, la Commissione non abbia definito le modalità di costituzione di un sistema di casse che copra l’intero territorio nazionale, ovvero di una cassa di livello nazionale per tutte le imprese che ne sono prive, dal 31.12.2015 le cooperative che non aderiscono a una cassa extra-legem saranno tenute a corrispondere direttamente agli operai a tempo determinato le integrazioni di malattia e infortunio di cui agli articoli 62 e 63 del presente CCNL.
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato, le integrazioni di cui agli articoli 62 e 63, in assenza di adesione a casse extra legem saranno corrisposte a decorrere dal 1 gennaio 2014.
Sono fatti salvi tutti gli accordi aziendali e territoriali che disciplinano la materia.
Le parti convengono altresì che la costituzione delle Casse extra-legem potrà aver luogo solo dopo la conclusione dei lavori della Commissione paritetica sull’argomento in oggetto e nei limiti e con le modalità che la Commissione stessa avrà individuato.
[1] Fino al 31-12-2010 l’aliquota a carico del datore di lavoro era pari all’1%. Dall’1-1-2011 al 31-12-2013 l’aliquota a carico del datore di lavoro era pari all’1,2%.
[2] Ai fini dell’anzianità si considerano i tre anni civili precedenti a quello di iscrizione al fondo.