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CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (2016-2019)

Art. 8

DIRITTI SINDACALI

a) Rappresentanze sindacali d’azienda

Nelle aziende che occupino almeno 5 operai e/o impiegati agricoli sarà eletto un delegato d’azienda nell’ambito di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente CCNL; nelle aziende che occupano da 50 a 75 operai e/o impiegati agricoli sarà eletto un secondo delegato per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori contraente il presente CCNL; nelle aziende con oltre 75 dipendenti saranno eletti 3 delegati per ogni organizzazione sindacale.

I nominativi dei delegati che costituiscono le RSA saranno comunicati con lettera all’azienda, all’organizzazione provinciale delle cooperative a cui l’azienda aderisce e alle rispettive organizzazioni sindacali territoriali.

Tali componenti non possono essere licenziati, trasferiti o colpiti da misure disciplinari per motivi attinenti l’attività sindacale svolta.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari nei loro confronti non possono essere resi esecutivi se non dopo l’esame, e l’intesa delle OO.SS. di appartenenza dei lavoratori e delle cooperative.

Le RSU trovano regolamentazione negli allegati n. 2 e 3 così come previsto nella successiva dichiarazione a verbale.

b) Permessi sindacali

Ai lavoratori componenti di organismi direttivi nazionali, regionali o sub-regionali, ai delegati aziendali nonché ai componenti delle RSA/RSU debbono essere corrisposti permessi retribuiti per l’espletamento delle attività inerenti le loro funzioni.

Tali permessi saranno rispettivamente pari a:

  1. 8 ore mensili per i delegati aziendali sindacali (RSA) e per i componenti delle RSU;
  2. 11 ore mensili per i lavoratori membri di organismi direttivi nazionali, regionali o sub-regionali.

I permessi sono cumulabili nell’arco dell’anno e sono dovuti ai lavoratori in forza alle aziende.

Si intendono in forza anche i lavoratori avventizi abitualmente occupati nell’azienda per il normale avviamento al lavoro in turni.

I dirigenti sindacali di cui sopra hanno altresì diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o congressi o convegni di natura sindacale in misura non inferiore a 8 giorni all’anno.

I lavoratori che intendono usufruire dei permessi di cui sopra devono darne comunicazione scritta alla cooperativa almeno 24 ore prima quando trattasi di permessi retribuiti e 3 giorni prima quando trattasi di permessi non retribuiti.

Il godimento dei permessi sindacali viene retribuito nel limite dell’orario normale giornaliero di lavoro.

E’ demandato alla contrattazione integrativa stabilire le modalità per lo svolgimento dell’attività dei patronati sindacali.

c) Riunioni in azienda

I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell’azienda in cui prestano la loro opera fuori dell’orario e durante l’orario stesso di lavoro.

Le riunioni dei lavoratori in forza all’azienda, intesi come sopra, svolte durante l’orario di lavoro vengono regolarmente retribuite, fino ad un massimo di 15 ore annue.

Le riunioni sono indette o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali aziendali o da quelle esterne di categoria su materie di interesse sindacale e del lavoro, anche con la partecipazione di dirigenti sindacali esterni.

La data, l’orario e l’ordine del giorno delle riunioni in azienda dovranno essere comunicati per iscritto alla Direzione dell’impresa di norma almeno 24 ore prima dello svolgimento.

L’azienda metterà a disposizione idonei locali per le riunioni stesse.

E’ prevista la possibilità di assemblee di gruppo aziendale.

In presenza di lavoro in turni, per l’effettuazione delle sopracitate assemblee le parti terranno conto della particolare organizzazione del lavoro e dei programmi produttivi.

d) Contributi sindacali dei lavoratori

L’azienda provvederà a trattenere la quota di contribuzione sindacale da versare alle organizzazioni sindacali per conto dei lavoratori che lo richiedano o l’autorizzino a tale scopo, o mediante delega debitamente sottoscritta o in applicazione degli accordi in essere.

La predetta delega dovrà riportare le generalità del lavoratore, indicare l’entità della trattenuta da effettuare al lavoratore stesso e                  l’organizzazione sindacale beneficiaria.

Tale delega resterà valida e operante fino a quando il lavoratore non abbia a revocarla o sostituirla con altra.

E’ inteso che il possesso della predetta delega autorizza ed impegna l’azienda a versare tempestivamente il contributo del lavoratore con le modalità che le organizzazioni sindacali interessate indicheranno e a dare comunicazione alle organizzazioni stesse dei versamenti effettuati.

 

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che ai fini della regolamentazione delle R.S.U. fanno testo l’accordo interconfederale del 28.7.2015 tra Centrali Cooperative e Cgil, Cisl e Uil, (All. n. 2)nonché l’apposito accordo di settore modificato in questo rinnovo (All. n. 3). Resta inteso che le modifiche apportate produrranno il loro effetto per le parti firmatarie il presente contratto dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Le parti concordano la reciproca disponibilità ad incontrarsi per la verifica sulla applicazione delle nuove regole su richiesta di una delle stesse.

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