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CCNL per i lavoratori delle cooperative alimentari (2016-2019)

Art. 61 – Previdenza complementare volontaria

Le parti, nell’esprimere la propria valutazione positiva circa la istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione, nell’intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l’esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, convengono di attivare, in presenza di un definito quadro legislativo che lo consenta, un sistema di previdenza complementare volontario e la costituzione di un Fondo Nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore.

Le parti inoltre hanno definito, con apposito accordo, gli aspetti costitutivi e funzionali del Fondo medesimo, prevedendo un sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita, nonché le clausole attraverso le quali si possa verificare nel tempo la persistenza dei presupposti costitutivi del Fondo.

In tale ottica, principi informatori del sistema di previdenza complementare sono:

  • pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di amministrazione e di controllo;
  • pluralità di gestori del Fondo in coerenza con le previsioni di legge;
  • attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e rendimenti;
  • al fine di quanto previsto al precedente alinea, esclusione dal “pool” dei gestori dei due istituti che abbiano raggiunto, al termine di un periodo di gestione triennale, i risultati economici più bassi; conseguente individuazione di altri due Istituti in sostituzione dei due espulsi;
  • mobilità delle quote accantonate verso altro Fondo, nei limiti e secondo i criteri che saranno legislativamente

La parti si danno atto che, a seguito dell’accordo del 7-11-2000 è stato costituito il “Fondo Nazionale Pensione Complementare a capitalizzazione per i lavoratori dipendenti addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria, per i dipendenti da cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari e per i dipendenti da cooperative e consorzi agricoli – Fondo Pensione FILCOOP”.

Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

  • l’1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento elevata all’1,20% dal 1° gennaio 2008;
  • l’1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;
  • una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;
  • il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile

Le parti, preso atto della peculiarità del settore agricolo, relativamente all’accantonamento del TFR degli impiegati, e delle interpretazioni ministeriali intervenute, rilevano come per gli impiegati citati, il TFR continuerà ad essere accantonato presso l’ENPAIA.

A decorrere dal 22 settembre 2009 ai componenti dell’Assemblea di Filcoop saranno con- cessi permessi retribuiti per consentire la partecipazione alle Assemblee del Fondo.

NOTA A VERBALE DEL 27 SETTEMBRE 2017

Le parti si danno atto che in data 21 febbraio 2017 è stato sottoscritto l’accordo interconfederale per la costituzione di un fondo unico di previdenza complementare per le imprese cooperative (fondo Previdenza Cooperativa).

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