Art. 60 – Norme generali e inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.
Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ciascun istituto, sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.