Art. 58 – Cessione, trasformazione e trapasso di azienda
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell’azienda non risolve di diritto il rapporto di lavoro e in tal caso il personale conserva nei confronti della nuova cooperativa i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro e dagli accordi sindacali aziendali.
In caso di trasferimenti d’azienda, le comunicazioni di cui all’art. 2112 del Codice Civile, così come modificato dall’art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, saranno inviate alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali o territoriali di categoria e ciò ai fini delle procedure dalla stessa legge previste.
In caso di fallimento seguito dal licenziamento del lavoratore o di cessazione dell’azienda, il lavoratore conserva, nei confronti della gestione liquidatrice, il diritto al preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nonché alle altre eventuali spettanze derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro e dagli accordi sindacali aziendali.