Art. 56 – Preavviso di licenziamento e dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso salvo il caso di licenziamento per cause disciplinari di cui all’art. 55.
La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei previsti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
L’Azienda ha diritto di ritenere su quanto sia da lei dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.
E’ facoltà della parte che riceva la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso l’azienda concederà al lavoratore dei per- messi, per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto. I termini di preavviso per il caso di licenziamento sono stabiliti come segue:
- per i lavoratori che avendo superato il periodo di prova, non hanno compiuto i 4 anni di servizio:
- 60 giorni di calendario per i lavoratori di 1° livello A e del 1° livello;
- 30 giorni di calendario per i lavoratori del 2° livello;
- 15 giorni di calendario per i lavoratori del 3° a, 3°, 4°, 5°, 6° livello;
- per i lavoratori che hanno raggiunto i 4 anni di servizio e non i 10:
- 90 giorni di calendario per i lavoratori del 1° livello A e del 1° livello;
- 45 giorni di calendario per i lavoratori del 2° livello;
- 30 giorni di calendario per i lavoratori del 3° A, 3°, 4°, 5°, 6° livello;
- per i lavoratori che hanno raggiunto i 10 anni di servizio:
- 120 giorni di calendario per i lavoratori del 1° livello A e del 1° livello;
- 60 giorni di calendario per i lavoratori del 2° livello;
- 45 giorni di calendario per i lavoratori del 3° A, 3°, 4°, 5°, 6° Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della metà.
Per i lavoratori impiegati, i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.