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CCNL per i lavoratori delle cooperative alimentari (2016-2019)

Art. 5 – A) Premio per obiettivi B) Elemento di garanzia retributiva

A) Premio per obiettivi

La contrattazione aziendale con contenuti economici è consentita per l’istituzione di un Premio annuale correlato direttamente e sistematicamente ai risultati conseguiti nella realizza- zione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa, in coerenza con le strategie di impresa e con verifiche tecniche sui parametri di riferimento, tenendo conto del-  la produttività eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL.

Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obietti- vi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le sue prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.

Per gli scopi di cui ai commi precedenti, le parti potranno avvalersi del contributo di Comitati Bilaterali costituiti secondo i requisiti e le prerogative previsti dal capitolo C) “Comitati Bilaterali” dell’art. 7 del presente CCNL.

Per le finalità di cui al presente articolo i suddetti Comitati bilaterali potranno essere costituiti anche al di sotto dei limiti dimensionali previsti per i casi di cui al punto C) dell’art. 7 del presente CCNL.

Per le attività degli stessi Comitati bilaterali connesse con le materie di cui al presente articolo le parti, in sede aziendale, potranno concordare appositi interventi formativi.

Tale contrattazione sarà esclusivamente quella avente ad oggetto premi per obiettivi con le seguenti caratteristiche:

  • in coerenza con le strategie dell’impresa, le erogazioni saranno direttamente e sistemati- camente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali, con- cordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa, ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. In relazione allo stato di attuazione dei citati pro- grammi saranno possibili verifiche tecniche sui parametri di riferimento;
  • le erogazioni di cui sopra devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge;
  • tali erogazioni hanno la caratteristica di variabilità e non determinabilità a priori.

La durata degli accordi economici di cui ai precedenti punti è di quattro anni e la contrat- tazione per il loro rinnovo avverrà nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni.

La piattaforma per il rinnovo degli accordi aziendali a contenuto economico di cui al pre- sente articolo sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura del confronto due mesi prima della scadenza dell’accordo.

Tale contrattazione aziendale si svolgerà in condizioni di assoluta normalità sindacale, con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa per il rinnovo dell’accordo precedente e fino ad un mese successivo alla sua scadenza e, comunque, per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione della proposta di rinnovo.

La contrattazione aziendale a contenuto economico di cui al presente articolo è esclusiva e sostituisce quella di cui all’artt. 46 e 47 del CCNL 8.8.1991, i cui importi restano congelati in cifra secondo quanto previsto dalla seguente tabella.

TABELLA IMPORTI CONGELATI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA SOLA ALIQUOTA DEL 3% EX ART. 46 DEL CCNL 8.8.1991

Livelli Lire mensili EURO mensili
1°S 47.527 24,55
41.328 21,34
34.096 17,61
3°A 29.963 15,47
26.863 13,87
24.795 12,81
22.730 11,74
20.664 10,67

 

B) Elemento di garanzia retributiva

A far data dal 1° Gennaio 2016, le aziende che non abbiano in passato realizzato la contrattazione del premio per obiettivi di cui al presente articolo, erogheranno, a titolo di elemento di garanzia retributiva a favore dei lavoratori dipendenti, gli importi di cui alla tabella di seguito riportata:

Livello Parametro Premi* dal 1° gennaio 2016
1°A 230 40,29
200 35,03
165 28,90
3°A 145 25,40
130 22,78
120 21,02
110 19,27
100 17,52

* Gli incrementi dei premi corrispondono alla riparametrazione di 2 € mensili riferiti al parametro medio 137

Tali importi, erogati per 12 mensilità, assorbono fino a concorrenza eventuali erogazioni svolgenti funzione analoga agli istituti di cui sopra.

Gli importi suddetti non hanno riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, in quanto le parti hanno definito tali importi in senso omnicom- prensivo tenendo conto in sede di quantificazione di qualsiasi incidenza.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla L. 297/1982 e in applicazione dell’art. 57 del pre- sente CCNL gli importi di cui sopra sono esclusi dal computo del TFR.

PRIMA NOTA A VERBALE

Qualora FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL dovessero, con altre Associazioni di datori di lavoro di imprese industriali, concordare condizioni meno onerose di quelle previste nel presente articolo e nella tabella ivi richiamata, tali condizioni si intendono estese alle aziende rappresentate dalle Associazioni firmatarie del presente CCNL.

SECONDA NOTA A VERBALE

Le Associazioni firmatarie del presente contratto concordano che, qualora si verifichino contenziosi sulla applicazione della presente normativa, le Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le RSU e le imprese, coerentemente con quanto previsto dal Titolo 8 del Protocollo di Relazioni Industriali del 5.4.1990 fra Centrali Cooperative ed OO.SS., potranno chiedere, anche disgiuntamente, l’intervento delle parti stipulanti il presente CCNL, che terranno un apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto.

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