Art. 54 – Visite di inventario e visite personali di controllo
L’azienda può disporre visite d’inventario per la verifica del materiale e degli strumenti affidati ai lavoratori.
Le visite personali di controllo verranno effettuate nel rispetto di quanto disposto nell’art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300.