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CCNL per i lavoratori delle cooperative alimentari (2016-2019)

Art. 53 – Indumenti di lavoro – generi in natura – utensili di lavoro spogliatoi

Indumenti di lavoro

Le cooperative forniranno in uso gratuito ai lavoratori, in relazione al tipo di attività svolta, indumenti di lavoro e protettivi, in funzione delle condizioni ambientali e dell’igiene del processo produttivo.

La qualità e la quantità degli indumenti stessi sarà opportunamente definita al livello aziendale.

Generi in natura(2)

Ai fini di realizzare il superamento dell’istituto è facoltà di ciascuna azienda presso cui lo stesso è applicato ai sensi dell’art. 59, concordare tra le parti la monetizzazione per i lavoratori che ne fruiscono, nei limiti del valore reale rilevato in azienda.

(2) CCNL 15.7.1977, art. 48

Utensili

Il lavoratore riceverà dall’azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.

Qualora il lavoratore dovesse usare utensili di sua proprietà per il disimpegno delle sue mansioni nell’azienda, riceverà una indennità da concordarsi direttamente fra le parti.

Spogliatoi

Nell’azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto: questo locale dovrà rimanere chiuso durante l’orario di lavoro. Le aziende, ove esigenze tecniche ed ambientali lo permettano, metteranno a disposizione dei lavoratori degli armadietti in cui gli stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi, gli effetti personali.

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