Art. 52 – Assenze e permessi
Le assenze debbono essere di norma notificate e motivate all’azienda entro i limiti dell’orario di lavoro giornaliero, salvo casi di giustificato impedimento; in detta ipotesi dovranno comunque essere notificate non oltre il giorno successivo a quello in cui si è verificata l’assenza.
Al lavoratore che ne faccia motivata richiesta, l’azienda potrà concedere compatibilmente con le esigenze di servizio, brevi permessi non retribuiti, senza interruzione di anzianità.
Detti permessi potranno anche, su richiesta del lavoratore, essere considerati in conto ferie, salvo quanto previsto dal 4° comma dell’art. 35.
Al lavoratore con contratto a tempo indeterminato che ne faccia richiesta, ed al quale sia chiesto espressamente l’uso dell’automezzo e sia sospesa la patente di guida per infrazione commessa durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, l’azienda potrà concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio e per un periodo massimo di 9 mesi, una aspettativa non retribuita non computabile ad alcun effetto contrattuale o di legge.