Art. 47 – Tredicesima e quattordicesima mensilità
In occasione del Natale l’Azienda erogherà a tutti i lavoratori una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore, con l’aggiunta, a far data dal 1° agosto 1991 e in deroga alla disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 29, di una quota media, calcolata sugli ultimi 12 mesi, della maggiorazione di cui all’art. 30 se percepita con carattere di continuità.
Una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto verrà corrisposta, di norma, con la retribuzione del mese di giugno.
Per i lavoratori retribuiti con forme ad incentivo, si farà riferimento al guadagno medio dell’ultimo trimestre.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell’anno il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima e della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori a quindici giorni non saranno calcolate, mentre saranno calcolate come mese intero le frazioni superiori ai quindici giorni.
I periodi di assenza per malattia o infortunio, nei limiti della conservazione del posto prevista dal presente contratto, saranno utilmente computabili ai fini della tredicesima e della quattordicesima mensilità.
La retribuzione inerente la 13mae la 14ma mensilità e quella differita ad essa equiparata, maturata dal lavoratore in malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio, è a carico dell’azienda esclusivamente per la quota parte non indennizzata in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme.