Art. 46 – Aumenti periodici di anzianità
I lavoratori, per ogni biennio di anzianità di servizio presso la stessa cooperativa, avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare cinque aumenti biennali periodici di anzianità in cifra fissa secondo la tabella sotto riportata (valida dal 1.8.1988), e relativa agli importi unitari complessivi per i singoli livelli di inquadramento:
LIVELLI | IMPORTO |
1°A | 51,42 |
1° | 44,71 |
2° | 36,89 |
3°A | 32,42 |
3° | 29,06 |
4° | 26,83 |
5° | 24,59 |
6° | 22,35 |
- per i lavoratori che al 31.5.1980 avevano maturato tutti gli scatti previsti dalla precedente regolamentazione contrattuale, l’anzianità utile per la maturazione dei 5 nuovi scatti inizia a decorrere dal 1° giugno 1980;
- per i lavoratori che al 5.1980 non avevano maturato il numero degli scatti previsti dalla precedente regolamentazione, il primo dei nuovi 5 scatti decorre allorquando è stato maturato il biennio, computandosi a tale effetto la frazione di biennio già trascorsa al 31.5.1980.
In caso di passaggio di livello l’importo già maturato sarà riconosciuto nella misura del valore unitario previsto per il livello di arrivo, restando inteso che gli scatti biennali saranno sempre pari ad un massimo di cinque per singolo dipendente.
Per effetto del nuovo sistema degli aumenti periodici di anzianità convenuto con il CCNL 31.5.1980 nonché con la nuova normativa sopra riportata, non si effettuerà più alcun ricalcolo degli scatti consolidati sui nuovi minimi, così come non si effettueranno calcoli o ricalcoli sulla ex indennità di contingenza, nonché degli importi unitari degli aumenti periodici già maturati alla data di entrata in vigore del presente contratto sui nuovi minimi, ferma restando la revisione degli importi unitari prevista dal 1° comma.
Il numero degli aumenti periodici di anzianità maturati prima del 1° giugno 1995 è considerato utile ai fini del raggiungimento del numero massimo degli aumenti periodici previsti dal già citato 1° comma del presente articolo.
Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Essi non assorbono né possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito o superminimi salvo, per questi ultimi, i casi in cui tale assorbimento sia previsto.
Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di Fatto e per gli operai non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione ad incentivo.
NOTA A VERBALE
L’anzianità di servizio decorre:
- dal momento dell’assunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1° novembre 1990;
- dal 1° novembre 1990 per i lavoratori assunti precedentemente a tale data e che alla stessa data non abbiano compiuto il 20° anno di età.
Le Associazioni delle cooperative e la FAI-CISL, la FLAI-CGIL e la UILA-UIL stipulanti rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull’applicazione delle clausole circa la decorrenza dell’anzianità di servizio, ai fini della maturazione degli aumenti periodici, dopo il compimento del 20° anno di età, contenute nei precedenti contratti collettivi nazionali.
La FAI-CISL, la FLAI-CGIL e la UILA-UIL si impegnano, anche a norme e per conto dei propri organismi territoriali e aziendali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale, territoriale ed aziendale, che persegua anche indirettamente finalità contrastanti con quelle qui definite.