Art. 4 – Procedure di rinnovo degli accordi di 2° livello
A) Accordi aziendali
La durata degli accordi economici di cui al punto B) del precedente articolo 2 è di 4 (quattro) anni e la contrattazione per il rinnovo avverrà nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni e del principio secondo cui tale contrattazione non può avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.
Le richieste di rinnovo dell’accordo aziendale dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l’inizio delle trattative almeno due mesi prima della scadenza dell’accordo.
Una volta iniziata la contrattazione aziendale essa si svolgerà in condizioni di assoluta normalità sindacale, con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa per il rinnovo del precedente accordo e, comunque, fino ad un mese dopo la sua scadenza. Quanto sopra anche in attuazione delle norme di cui all’art. 13 del CCNL.
I contratti collettivi aziendali, stipulati con i soggetti negoziali di parte sindacale di cui all’articolo 2 punto b), possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, specifiche intese modificative di regolamentazioni disciplinate dal presente Ccnl relativamente alle materie della prestazione lavorativa, degli orari e dell’organizzazione del lavoro. Dette intese saranno concordate secondo quanto previsto dall’Allegato 2.
NOTA A VERBALE
Fermo restando quanto previsto sopra, Le Parti concordano che la ricontrattazione degli accordi già conclusi non potrà comunque aver luogo prima del 30.11.2016.
Gli accordi di secondo livello con scadenza tra il 1.12.2015 e il 31.12.2017, avranno una ultrattività di 12 mesi rispetto alla loro originaria scadenza.
In particolare, per tali accordi il valore dei premi per obiettivi nel periodo di ultrattività sarà quello concordato e previsto per l’ultimo anno di vigenza contrattuale e l’importo erogato sarà ovviamente correlato al raggiungimento degli obiettivi.
Nel caso di accordi di secondo livello con scadenza al 1.1.2018 o successivamente si prevede che per il primo anno di vigenza del rinnovo sia mantenuto lo stesso valore dei premi per obiettivi già definito per l’ultimo anno di vigenza del precedente contratto.
Quanto sopra premesso, le Parti concordano che, ai fini del rispetto della non sovrapponibilità dei cicli negoziali, il rinnovo dei contratti di secondo livello non potrà svolgersi nell’anno solare in cui sia previsto il rinnovo del ccnl.
B) Accordi territoriali di settore o di comparto
In caso di prassi di accordi integrativi territoriali preesistenti, a richiesta di una delle parti saranno convocati incontri di tutte le parti stipulanti il CCNL per verificare l’esigenza di una diversa scelta del livello di contrattazione integrativa ed assumere le conseguenti decisioni.
Tale verifica, nella quale saranno comunque coinvolte tutte le parti cooperative e sindacali dei lavoratori interessate presenti nel territorio, dovrà avvenire entro e non oltre quattro mesi prima della data utile per la presentazione della piattaforma rivendicativa indicata al successivo comma.
Valgono anche per tale livello di contrattazione le norme di cui al punto A relative alla durata, all’inizio della trattativa di rinnovo nonché quelle riguardanti il comportamento delle parti a trattativa iniziata e fino ad un mese dopo la scadenza dell’accordo precedente.
Le imprese cooperative interessate da contrattazione territoriale di comparto sono escluse dalla contrattazione a livello aziendale.