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CCNL per i lavoratori delle cooperative alimentari (2016-2019)

Art. 43 – Tutela delle lavoratrici madri

Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme di legge in vigore, ed in particolare quelle di cui al dlgs n. 151 del 2001.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti per astensione obbligatoria e facoltativa può avvenire anche con anticipo fino a tre mesi rispetto al periodo di inizio programmato dell’astensione. A far data dal 1° gennaio 1992, la lavoratrice riceverà inoltre un trattamento di assistenza,

ad integrazione di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della retribuzione mensile di Fatto netta per il periodo, di assenza obbligatoria. Tale trattamento è considerato utile ai fini del computo della 13ae 14a mensilità.

Nel caso di utilizzo dell’intero periodo di astensione facoltativa senza frazionamenti, alla lavoratrice madre che ne faccia richiesta sarà concessa, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 57 del presente Contratto, l’anticipazione del TFR.

Limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, sarà anticipato alle lavoratrici il trattamento a carico dell’Inps a condizione che sia recapitata direttamente all’azienda l’indennità liquidata dall’istituto assicuratore.

Ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, sono riconosciuti alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, anche se adottivi o affidatari preadottivi, i seguenti diritti: astensione obbligatoria post-partum; astensione facoltativa; assenze per malattia del bambino; riposi giornalieri.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER IL SETTORE SACCARIFERO

Il trattamento economico delle lavoratrici madri non potrà essere inferiore alla corresponsione dell’intera retribuzione normale per i due mesi precedenti il parto ed i tre mesi successivi al parto stesso.

Tale trattamento assorbirà, fino a concorrenza quello eventualmente praticato dall’Istituto Assicuratore.

Ove durante il periodo di cui sopra, intervenga una malattia, si applicheranno le disposi- zioni fissate dall’art. 41 (così come sostituito dal punto 15 delle Disposizioni specifiche per gli addetti al settore) a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.

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