Art. 38 – Congedo matrimoniale
Ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova sarà concesso, in occasione del loro matrimonio, un congedo matrimoniale di giorni 15 consecutivi di calendario, con decorrenza della retribuzione.
La richiesta del congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore interessato con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali e deve essere documentata.
Il congedo suddetto non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali nè potrà coincidere con il periodo di preavviso, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.
Si farà luogo egualmente alla corresponsione della retribuzione ai lavoratori per il periodo di congedo matrimoniale quando i medesimi, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, si trovino per giustificato motivo sospesi od assenti.
Il congedo matrimoniale con la relativa retribuzione è altresì dovuto alla lavoratrice che si dimette per contrarre matrimonio.