Art. 37 – Servizio militare – Cooperazione internazionale – Volontariato
- Richiamo alle armi
Il richiamo alle armi – salvo per i lavoratori in prova – non risolve il rapporto di lavoro, che rimane sospeso.
Il periodo di sospensione sarà considerato utile ai fini della rivalutazione del TFR maturato all’inizio della sospensione stessa secondo i criteri previsti dall’art. 2120, 4° e 5° comma del Codice Civile.
Al termine del periodo di richiamo alle armi, il lavoratore entro 30 giorni deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario, il lavoratore si in- tenderà dimissionario dalla data del richiamo alle armi.
La conservazione del posto non spetta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.
Quando il rapporto di lavoro sia a tempo determinato, ai lavoratori richiamati alle armi è conservato il posto limitatamente alla durata del contratto.
Per il trattamento economico durante il richiamo alle armi, valgono le norme di legge in vigore.
Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalla legge vigente.
b) Volontariato
Le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive-organizzative, ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 6 della Legge 11.8.1991, n. 266 di usufruire, in relazione a quanto previsto dall’art. 17 della citata legge, delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro e delle turnazioni aziendalmente in atto.