Art. 20 – Stagionalità
Le parti riconoscono che il concetto di attività stagionale nell’ambito della trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici si è nel tempo significativamente modificato ed ampliato, estendendosi da una stagionalità legata alla disponibilità delle materie prime ad una stagionalità di consumo fortemente condizionata dalla domanda del consumatore.
L’individuazione dei criteri per definire la “stagionalità” contenuti nel presente articolo sono validi in tutti i casi in cui la normativa rinvia alla contrattazione collettiva l’individuazione delle attività di tipo stagionale.
In particolare, le definizioni di cui al presente articolo sono riferite a quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, 21, comma 3 e 23, comma 2, lettera c), del Dlgs. 81/2015.
Si intendono stagionali le seguenti attività connesse ad esigenze ben definite dell’organizzazione tecnico-produttiva ed a caratteristiche del tutto peculiari del settore merceologico dell’azienda, che in maniera consolidata hanno trovato attuazione ai sensi della precedente normativa contrattuale.
Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto, si considerano attività stagionali le attività produttive concentrate in periodi dell’anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche e alle variazioni climatiche o perché obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festività, e per iniziative promo pubblicitarie, per un periodo di tempo limitato.
Al fine dell’individuazione delle attività di cui sopra:
- alle ragioni climatiche vanno ricondotte le attività finalizzate a rifornire i mercati dei prodotti il cui consumo è concentrato in particolari periodi (caldi o freddi), in ragione delle abitudini e tradizioni di consumo e/o delle caratteristiche dei prodotti;
- alle ricorrenze e festività vanno ricondotte le occasioni civili, religiose e della tradizione popolare che determinano un incremento dei consumi;
- alle iniziative promo pubblicitarie vanno ricondotte le attività finalizzate a qualificare il prodotto con confezioni particolari e/o modalità espositive espressamente dedicate;
- quando ricorrano i periodi di maggiore produzione riconducibili alle fattispecie come sopra individuate, per cui occorra procedere all’assunzione temporanea di lavoratori, è necessario che il ricorso a tale tipo di assunzioni sia contenuto nel tempo strettamente necessario;
- nell’arco dello stesso ciclo di attività stagionale non sarà consentito superare una durata massima complessiva di otto mesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali proroghe.
A titolo esemplificativo, le parti indicano di seguito – per i lavoratori addetti alla fabbrica- zione, confezionamento, movimentazione e relative attività accessorie e propedeutiche, anche non contestuali, all’interno dell’unità aziendale – le seguenti fattispecie produttive, rispondenti ai criteri sopra concordati:
- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine animale;
- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine vegetale;
- prodotti a base di cacao, specialità dolciarie e prodotti dolciari da forno, confetteria;
- gelati, dessert, creme, pret a glacer e affini;
- caffè sotto forma di cialde o capsule predosate;
- acque minerali naturali, di sorgente e bevande analcoliche e affini;
- birra e bibite alcoliche;
- vini, vini speciali e bevande spiritose
- essiccazione di semi oleosi;
- raffinazione e lavorazione degli zuccheri (si veda nota n. 1 in calce);
- partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni.
Resta ferma la facoltà delle parti a livello nazionale di integrare o modificare le disposizioni di cui sopra, anche a seguito delle richieste derivanti dal livello aziendale.