Art. 19 – Riserva su assunzioni
Le parti confermano che le assunzioni relative ai livelli sotto indicati non concorrono a determinare la base di computo, in caso di reintroduzione di “quote di riserva” così come in passato previste dall’articolo 25, commi 1 e 6, della legge 223/1991:
- tutte le qualifiche professionali inquadrate nei livelli contrattuali 1°A (ivi compresi i quadri), 1°, 2° e 3°A, di cui all’art. 21 del vigente CCNL;
- le qualifiche professionali di viaggiatore o piazzista di 1^ e 2^ categoria, inquadrate rispettivamente nei livelli contrattuali 2° e 3°, di cui al citato art. 21;
- le qualifiche professionali inquadrate nel secondo alinea del 3° livello contrattuale, di cui all’art. 21, nonché quelle dei lavoratori di cui al D.M. 19 maggio 1973.