Articoli CCNL

CCNL per i lavoratori delle cooperative alimentari (2016-2019) – Allegati

ALLEGATO 6

Roma, 7 febbraio 1994

VERBALE DI ACCORDO

L’AGICA/AGCI rappresentata dal Presidente Orazio Olivieri L’ANCA/LNCeM rappresentata da Antonio Angotti e Carlo Marignani, assistiti dal

Responsabile delle relazioni industriali della Legacoop Salvatore Conti

LA F.N.C.A./CONFCOOPERATIVE rappresentata dal Presidente Giovenale Gerbaudo, assistito dal Responsabile delle relazioni sindacali della Confcooperative Carlo Bagni

e

LA FAT/CISL rappresentata dal Segretario generale Ferruccio Pelos e dai Segretari Nazionali Roberto Benaglia, Giovanni Pastrello, Uliano Stendardi, Roberto Vicentini

LA FLAI/CGIL rappresentata dal Segretario generale Gianfranco Bensi, dal Segretario generale aggiunto Salvatore Casabona e dai Segretari nazionali Antonio Carbone, Elisa Castellano, Laura Martini e Silvano Silvani

LA UILA/UIL rappresentata dal Segretario generale Pierluigi Bertinelli, dal Segretario generale aggiunto Stefano Mantegazza e dai Segretari nazionali Tiziana Bocchi, Giordano Battistini, Pasquale Papiccio e Enrico Tonghini

  • visto il protocollo di relazioni industriali del 5/4/1990 tra LNCeM, Confcooperative, AGCI e CGIL, CISL,UIL;
  • visto il protocollo sottoscritto da Governo-LNCeM-Confcooperative-AGCI e CGIL-CI- SL-UIL il 31 luglio 1992;
  • visto il protocollo sottoscritto dalle stesse parti il 23 luglio 1993;
  • visto l’art. 2 del CCNL 8 agosto 1991, che già interveniva in materia di assetti contrattuali in maniera innovativa e sostanzialmente anticipativa dei contenuti, su tale aspetto, del citato protocollo del 23/7/93;
  • visti gli impegni contenuti nelle intese di cui sopra;

si sono incontrate per definire in particolare, a livello nazionale, secondo quanto previsto dal citato protocollo del 23 luglio 1993, la nuova disciplina della contrattazione aziendale per il periodo successivo al 31 dicembre 1993, e ciò in via anticipata rispetto al rinnovo del CCNL. A tale riguardo hanno concordato quanto segue:

  1. si conferma che la contrattazione aziendale è prevista nello spirito della previgente prassi negoziale con particolare riferimento alle piccole imprese;
  2. salvo quanto appresso specificato (v. punti 3, 4, 5, 6, e 7) con riferimento all’art. 2, le materie per le quali è prevista la possibilità di contrattazione a livello aziendale sono solo quelle stabilite dal CCNL e nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate, e ciò nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere per oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione;
  3. in applicazione di quanto concordato sulle Rappresentanze Sindacali nell’ambito del capitolo “Assetti contrattuali” del citato protocollo del 23/7/93, le parti auspicano un apposito accordo che valga per tutti i settori cooperativi ed in tal senso si impegnano a sollecitare le rispettive organizzazioni nazionali confederali al fine di pervenire ad una intesa interconfederale in materia. Nel caso siano rilevate in tale direzione particolari difficoltà per giungere in tempi brevi ad una simile intesa, le parti esamineranno la possibilità di un accordo settoriale, anche di tipo temporaneo e successivamente da armonizzare con la successiva intesa confederale.

Nelle more, soggetti negoziali per la contrattazione aziendale – fermo rimanendo quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2) e in conformità di quanto stabilito dai successivi punti del presente Protocollo – restano quelli disciplinati dal CCNL comprese, secondo la prassi esistente, le strutture delle Organizzazioni sindacali stipulanti;

  1. fermo restando il rispetto delle coerenze complessive in tema di politica dei redditi ed il riferimento all’andamento economico dell’impresa e alla sua redditività e tenendo conto della produttività eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a li- vello di CCNL, è prevista una contrattazione aziendale a contenuto economico, indirizzata al miglioramento dell’efficienza aziendale e dei risultati di tale contrattazione sarà esclusivamente quella avente le seguenti caratteristiche:
  1. in coerenza con le strategie dell’impresa e con quanto previsto al punto 3) del capitolo Assetti Contrattuali del già citato Protocollo del 23 luglio 1993 che si intende integralmente richiamato, le erogazioni saranno direttamente e sistematicamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali, concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di redditività, di produttività, di competitività, di qualità.
    In relazione allo stato di attuazione dei citati programmi saranno possibili verifiche tecniche sui parametri di riferimento;
  2. le erogazioni di cui sopra devono avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge che verrà emanata in attuazione del richiamato Protocollo del 23 luglio 1993 sottoscritto dal Governo-LNCeM-Confcooperative-AGCI-Organizzazioni
    Qualora la suddetta normativa di legge entri in vigore successivamente alla stipula- zione degli accordi aziendali, verranno effettuati, laddove necessari, gli adattamenti tecnici per ricondurre le relative erogazioni economiche ai criteri della sopravvenuta normativa di legge, in coerenza con gli obiettivi assunti dal citato protocollo, in un quadro di invarianza delle erogazioni nette previste per i dipendenti al conseguimento dei risultati realizzati sulla base dei programmi di cui alla precedente lettera a).
    In caso di ritardo nella emanazione della legge di cui sopra, le parti solleciteranno dalle rispettive confederazioni valutazioni relative alle implicazioni conseguenti alla perdurante carenza della normativa prevista nel citato Protocollo del 23 luglio 1993;
  3. tali erogazioni hanno la caratteristica di totale variabilità e non determinabilità a priori;
  1. al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività;
  2. la durata degli accordi economici di cui ai precedenti punti è di quattro anni e la contrattazione per il loro rinnovo avverrà nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni;
  3. una volta iniziata la contrattazione aziendale a contenuto economico, di cui ai precedenti punti, si svolgerà in condizioni di assoluta normalità sindacale, con esclusione in particola- re del ricorso ad agitazioni di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa per il rinnovo dell’accordo precedente e, comunque, fino ad un mese successivo alla sua scadenza; ciò a specifica ed ulteriore attuazione di quanto previsto dall’art. 9 lettera a) del CCNL 8/9/91;
  4. la contrattazione aziendale a contenuto economico di cui ai precedenti punti è esclusiva e sostituisce quella di cui agli artt. 46 e 47 del CCNL e all’art. 17 del Protocollo per i Viaggiatori o

Gli importi previsti a tali titoli sono congelati in cifra.

Per quanto attiene il punto 11) delle Disposizioni specifiche per gli addetti all’industria saccarifera, le parti verificheranno e concorderanno eventuali modifiche o adattamenti che conseguano dal presente accordo.

Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche, comunque denominate, an- che parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere, al medesimo livello, ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni così come sopra specificate, mentre la parte fissa resta congelata come previsto al secondo periodo del presente punto; tali armonizzazioni non dovranno comportare oneri aggiuntivi;

  1. con riferimento alla Dichiarazione a Verbale dell’art. 9 del CCNL 8 agosto 1991 e in relazione a quanto stabilito al secondo comma del punto 4 del capitolo Assetti Contrattuali del più volte citato Protocollo 23 luglio 1993, la garanzia ivi prevista per condizioni di assoluta normalità sindacale, con l’esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni di qualsiasi tipo, viene estesa al mese successivo alla scadenza del CCNL, ferma rimanendo la regolamentazione contenuta nel Protocollo del 23 luglio per l’ipotesi di violazione di tale periodo di raffreddamento ed in tema di indennità di vacanza

Con riferimento alle intese di cui sopra, nel riconfermare i contenuti di cui ai Protocolli citati in premessa che si intendono richiamati nella presente intesa, si impegnano ad effettuare le necessarie armonizzazioni delle singole disposizioni contrattuali in occasione del rinnovo del CCNL.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si danno atto che l’invarianza delle erogazioni nette di cui al secondo periodo del punto 4b si riferisce esclusivamente alla particolare contribuzione di cui al protocollo 23 luglio1993.

Ciò significa che, in caso di innovazioni legislative sul fronte fiscale o su quello contributivo ma non riconducibili alla normativa richiamata, non potrà essere invocata l’invarianza di cui sopra.

Articoli Correlati