ALLEGATO 3
Protocollo d’intesa, 13 luglio 1984, tra
Anca-Lega, Giunta agricola-Confcooperative e la Filia
Le parti, nel riconfermare l’impegno a regolare i rapporti contrattuali sulla base del CCNL dell’1.8.1983 e delle intese nazionali finora stipulate, in riferimento al tema dell’inquadramento previdenziale dei lavoratori delle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli stabilisco- no quanto segue:
- le parti si impegnano ad accertare che esistano le condizioni di rimborso assegni familiari attraverso conguaglio, o altro sistema analogo, da parte degli istituti;
- le aziende cooperative accertato quanto sopra erogheranno mensilmente gli assegni familiari, nella misura loro spettante, ai lavoratori a tempo determinato;
- tutto quanto sopra è subordinato alla presentazione all’azienda, da parte del lavoratore interessato, di idonea documentazione richiesta dagli istituti previdenziali;
- per quanto riguarda i lavoratori apprendisti in forza dall’1.1.84 le parti convengono che da tale data i medesimi lavoratori vengano assunti a tempo indeterminato e inquadrati al 5° livello del CCNL fino al completamento del 18° mese di attività complessiva aziendale dopodichè si attuerà il passaggio al 4°
- Ai lavoratori a tempo determinato (stagionali) si applicheranno le intese contrattuali stipulate con la Filia;
- disponibilità ad esaminare, a livello territoriale, le eventuali differenze di trattamento (globalmente valutate sotto l’aspetto dei contributi e delle relative prestazioni), che si verificassero per gli impiegati in forza alla data del presente accordo in relazione al diverso inquadramento previdenziale;
- in riferimento al punto 1) le parti concordano che per quanto si riferisce al trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro e per i lavoratori a tempo determina- to (stagionali) dipendenti da aziende cooperative e che trasformino prodotti dei settori conserve vegetali, vitivinicolo, distillerie, ittico, risicolo, molitorio, il trattamento è il seguente: le aziende cooperative integreranno le indennità corrisposte dagli istituti previdenziali in modo da raggiungere il 100% della retribuzione normale netta dedotti 7 (sette) giorni di franchigia per ogni singola malattia di durata fino a 14 giorni, men- tre nessuna franchigia opererà per malattia di durata
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Per quanto riguarda l’avviamento al lavoro (collocamento) è impegno delle parti di operare congiuntamente, così come previsto dall’art. 3 della legge 15 giugno 1984 n. 240, nei riguardi degli Uffici regionali e territoriali del lavoro, affinchè nelle liste agricole vengano inseriti elenchi speciali delle qualifiche professionali richieste dall’attività propria delle aziende interessate.