Articoli CCNL

CCNL per i lavoratori delle cooperative alimentari (2016-2019) – Allegati

ALLEGATO 12

A.G.C.I., CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP

e

C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.

Le parti

premesso che

  • è convinzione comune che la forma cooperativa sia una tipologia di impresa che può contribuire al rilancio del Paese, valorizzare il ruolo del lavoro, sviluppare le istanze di partecipazione dei lavoratori all’impresa e di autogestione, perseguire il raggiungimento dell’obiettivo di assicurare buona e stabile occupazione, concorrere nel processo di coesione sociale e nella promozione delle politiche di inclusione;
  • è interesse comune definire pattiziamente le regole in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel quadro di una iniziativa congiunta, anche attraverso la predisposizione di un Avviso Comune per il contrasto ai fenomeni del dumping contrattuale e della cooperazione “spuria”;
  • G.C.I., Confcooperative, Legacoop e C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. riconoscono reciproca- mente di essere i soggetti maggiormente rappresentativi rispettivamente nell’ambito delle imprese cooperative e dei loro lavoratori;
  • è obiettivo comune l’impegno per realizzare un sistema di relazioni industriali che crei condizioni di competitività e produttività tali da rafforzare il sistema produttivo, l’occupa- zione e le retribuzioni;
  • la contrattazione deve esaltare la centralità del valore del lavoro anche considerando che sempre più è la conoscenza, patrimonio del lavoratore, a favorire la crescita della qualità, della diversità, dell’innovazione del prodotto e quindi la competitività dell’impresa;
  • la contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere risultati funziona- li all’attività delle imprese ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, la crescita di un’occupazione stabile e tutelata e deve essere orientata ad una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità produttive da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone;
  • è essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contratta- zione collettiva ma anche sull’affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite;
  • fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è comune l’obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di promuoverne l’effettività e di garantire una maggiore certezza alle scelte operate d’intesa fra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori;
  • è condivisa l’esigenza che la contrattazione collettiva comune realizzi compiutamente e celermente i principi e le intese raggiunte con il presente accordo, valorizzando la specificità del lavorare in cooperativa e salvaguardando la competitività delle imprese;
  • fermo restando il diritto di ogni lavoratore, sia esso dipendente sia esso socio, di aderire ad associazioni di rappresentanza sindacale, per quanto concerne l’esercizio dei diritti di cui al Titolo III della legge 300/1970, nonché per gli altri rinvii di cui alla legge 142/2001 (articoli 3 e 6), le parti si impegnano a proseguire nei prossimi mesi il confronto sul Tavolo dedicato ad identificare specifiche soluzioni ai rinvii che il Legislatore ha demandato alle parti.

Tutto ciò premesso con il presente accordo le parti, intendendo aggiornare il proprio accordo interconfederale del 18 settembre 2013, che si intende pertanto assorbito dalla presente intesa, convengono quanto segue:

A. Il presente accordo definisce un sistema di regolazione delle relazioni contrattuali sulla base di un’ampia esperienza sviluppata positivamente a partire dal congiunto Protocollo di Relazioni Industriali del 5 aprile 1990.

Le disposizioni della presente intesa si applicano alle Organizzazioni firmatarie e sono inscindibili in ogni parte.

In caso di nuove adesioni alla presente intesa – realizzabili attraverso formale sottoscrizione della stessa rispettivamente da organizzazioni sindacali con le sottoscritte parti co- operative, previa verifica con le sottoscritte parti sindacali, e da organizzazioni datoriali con le sottoscritte parti sindacali, previa verifica con le sottoscritte parti cooperative – i soggetti aderenti e le loro Organizzazioni Categoriali sono vincolati al rispetto del presente accordo e, quindi, a porre termine, tramite formale recesso, all’applicazione sia di accordi esistenti che contengano e/o prevedano norme, contenuti e procedure in violazione della presente intesa, sia di contrattazioni collettive di lavoro che determinino costi inferiori, per effetti diretti, indiretti o differiti, di quelli definiti, per analoghi ambiti di applicazione, dai contratti collettivi stipulati dalle sottoscritte parti o dalle loro organizzazioni settoriali, rinunciando, altresì, a stipularne di nuovi.

La mancata osservanza di quanto sopra provocherà la decadenza della adesione alla presente intesa.

B.              MISURAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA

  1. Per la misura e la certificazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del presente Accordo, o ad altra Confedera- zione sindacale che abbia aderito secondo quanto previsto dalla lettera A, ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria o della contrattazione collettiva di secondo livello in sede territoriale, come prevista da CCNL, si assumono i dati associativi (deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori) e i dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.
  2. Il datore di lavoro provvederà, alle condizioni e secondo le modalità contenute nel presente accordo, ad effettuare la rilevazione del numero delle deleghe dei lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmata- rie di cui al punto precedente.
    La delega dovrà contenere l’indicazione della organizzazione sindacale di categoria e del conto corrente bancario al quale il datore di lavoro dovrà versare il contributo associativo.
    Il contributo associativo non potrà essere inferiore ad un valore percentuale di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare in vigore, nel mese di gennaio di ciascun anno, che ogni singolo CCNL individuerà.
    Il lavoratore che intenda revocare la delega, dovrà rilasciare apposita dichiarazione scritta e la revoca, ai fini della rilevazione del numero delle deleghe, avrà effetto al termine del mese nel quale è stata notificata al datore di lavoro.
    La raccolta delle nuove deleghe dovrà avvenire mediante l’utilizzo di un modulo sud- diviso in due parti, la prima delle quali, contenente l’indicazione del sindacato beneficiario del contributo, sarà trasmessa al datore di lavoro e la seconda, sempre a cura del lavoratore, sarà inviata al medesimo sindacato.
  3. Il numero delle deleghe viene rilevato dall’INPS tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens o Dmag) e per gli operai del settore costruzioni dalle Casse Edili.
    AGCI, Confcooperative, Legacoop, Cgil, Cisl e Uil, tramite apposita convenzione, definiranno con l’INPS l’introduzione nelle dichiarazioni mensili Uniemens di una apposita sezione per la rilevazione annuale del numero delle deleghe sindacali relative a ciascun ambito di applicazione del CCNL. Per questo scopo, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo procederanno a catalogare i contratti collettivi nazionali di categoria, attribuendo a ciascun contratto uno specifico codice, che sarà comunicato anche al CNEL.
    Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo attribuiranno uno specifico codice identificativo a tutte le organizzazioni sindacali di categoria interessate, per effetto della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro e ne daranno tempestiva informativa all’INPS, ad AGCI, Confcooperative, Legacoop e al CNEL.
    Ciascun datore di lavoro, attraverso i moduli Uniemens o Dmag, indicherà nell’appo- sita sezione il codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e il nume- ro delle deleghe ricevute per ogni singola organizzazione sindacale di categoria con relativo codice identificativo, nonché la forma di rappresentanza presente nelle unità produttive con più di quindici lavoratori (cinque lavoratori per le imprese agricole secondo quanto previsto dall’art. 35 della legge 20 maggio 1970 n.300). Con riferimento al settore agricolo ulteriori dati saranno rilevati secondo le modalità definite nella convenzione con l’INPS.
  4. In forza della specifica convenzione, l’INPS elaborerà annualmente i dati raccolti e, per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro, aggregherà il dato relativo alle deleghe raccolte da ciascuna organizzazione sindacale di categoria relativamente al periodo gennaio – dicembre di ogni anno.
    Il numero degli iscritti, ai fini delle rilevazione della rappresentanza di ciascuna organizzazione sindacale di categoria su base nazionale e su base provinciale sarà determinato dividendo il numero complessivo delle rilevazioni mensili, effettuate in virtù delle deleghe, per dodici.
    In fase di prima applicazione della presente intesa, i tempi attuativi saranno definiti nell’ambito della convenzione con Inps.
    I dati raccolti dall’INPS saranno trasmessi – previa definizione di un protocollo d’in- tesa con i firmatari del presente Accordo – al CNEL che li pondererà con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle Rappresentanze Sindacali Unitarie da rinnovare ogni tre anni.
    I dati degli iscritti rilevati dall’Inps in relazione alle unità produttive che superino i quindici lavoratori (cinque lavoratori per le imprese agricole) e in cui siano presenti r.s.a. ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale saranno trasmessi, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di rilevazione, al CNEL.
  5. Per consentire la raccolta dei dati relativi ai consensi ottenuti dalle singole organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle elezioni delle s.u. nei singoli luoghi di lavoro, copia del verbale di cui al punto XIX della parte terza della lettera C. del presente accordo dovrà essere trasmesso a cura della Commissione elettorale al Comitato Regionale dei Garanti (o analogo organismo che dovesse essere costituito per lo scopo).
    L’invio dei verbali è previsto sia per le rappresentanze sindacali unitarie che verranno elette successivamente all’entrata in vigore del presente accordo sia per quelle elette antecedentemente entro i tre anni precedenti l’effettivo avvio della rilevazione e ancora validamente in carica.
    Il Comitato Regionale dei Garanti (o analogo organismo che dovesse essere costituito per lo scopo) raccoglierà tutti i dati relativi alle r.s.u. validamente in carica alla data del 31 luglio di ogni anno, desumendoli dai singoli verbali elettorali pervenuti al Comitato medesimo, raggruppandoli per ciascuna organizzazione sindacale di categoria e per provincia, e li trasmette al CNEL entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di rilevazione.
    Il CNEL provvederà a sommare ai voti conseguiti da ciascuna organizzazione sindacale di categoria, il numero degli iscritti risultanti nelle unità produttive con più di 15 lavoratori (cinque lavoratori per le imprese agricole) ove siano presenti r.s.a. ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.
    Entro il mese di aprile il CNEL provvederà alla ponderazione del dato elettorale con il dato associativo – con riferimento ad ogni singolo c.c.n.l. – secondo quanto previsto ai punti B.2, commi IV e V, dell’accordo interconfederale del 18 settembre 2013, ossia determinando la media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle r.s.u. sul totale dei votanti, quindi, con un peso del 50% per ciascuno dei due dati.
    Effettuata la ponderazione, il CNEL comunicherà alle parti stipulanti il presente accordo il dato di rappresentanza di ciascuna organizzazione sindacale di categoria relativo ai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro e alle singole realtà provinciali.
  6. I dati sulla rappresentanza saranno determinati e comunicati dal CNEL entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello della rilevazione e saranno utili, oltre che per il raggiungimento della soglia del 5%:
    1. per la verifica della maggioranza del 50% + 1, per tutti i rinnovi contrattuali che saranno sottoscritti dopo la comunicazione effettuata dal CNEL;
    2. ai fini della misurazione delle maggioranze relative alle piattaforme di rinnovo per i contratti.

Ai fini dell’utilizzo dei dati di cui sopra in fase di prima applicazione le parti determineranno le decorrenze in occasione della stipula della convenzione con l’INPS.

C.              REGOLAMENTAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA

Parte prima – Regole generali sulle forme di rappresentanza in azienda

  1. Le parti contraenti il presente accordo concordano che in ogni singola unità produttiva con più di quindici lavoratori (cinque lavoratori per le imprese agricole) dovrà essere adottata una sola forma di
  2. Nel caso di unità produttive con più di quindici lavoratori (cinque lavoratori per le imprese agricole) ove non siano mai state costituite forme di rappresentanza sindacale, le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo concordano che, qualora non si proceda alla costituzione di rappresentanze sindacali unitarie ma si opti per il diverso modello della rappresentanza sindacale aziendale:
    a. dovrà essere garantita l’invarianza dei costi aziendali rispetto alla situazione che si sarebbe determinata con la costituzione della rappresentanza sindacale unitaria:
    b. alla scadenza della rsa, l’eventuale passaggio alle r.s.u. potrà avvenire se deciso dalle organizzazioni sindacali che rappresentino, a livello nazionale, la maggioranza del 50%+1 come determinata nella parte prima del presente accordo.
  3. In tutti i casi in cui trova applicazione l’art. 2112 Civ. e che determinino rilevanti mutamenti nella composizione delle unità produttive interessate, ferma restando la validità della r.s.u. in carica fino alla costituzione della nuova r.s.u., si procederà a nuove elezioni entro tre mesi dal trasferimento.

Parte seconda – Modalità di costituzione e di funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie

Premessa

Le seguenti regole in materia di rappresentanze sindacali unitarie, riprendono la disciplina contenuta nell’Accordo Interconfederale del 13 settembre 1994 con gli adeguamenti alle nuove intese interconfederali.

Le seguenti regole trovano applicazione per le procedure di costituzione delle nuove r.s.u. e per il rinnovo di quelle già esistenti.

  1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
    Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali il datore di lavoro occupi più di 15 lavoratori (cinque lavoratori per le imprese agricole), ad iniziativa delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie del presente Accordo Interconfederale.
    Ai fini del computo del numero dei lavoratori di cui sopra i lavoratori con contratto di lavoro a part-time saranno computati in misura proporzionale all’orario di lavoro contrattuale mentre i lavoratori con contratto a tempo determinato saranno computati in base al numero medio mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Sono fatte salve le disposizioni di miglior favore già previste dai CCNL.
    Hanno potere di iniziativa anche le organizzazioni sindacali di categoria firmata- rie del C.C.N.L. applicato nell’unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto IV, parte terza,  a condizione che si siano preventivamente e formalmente impegnate al rispetto integrale dei contenuti del presente accordo.
    L’iniziativa può essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate.
    La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla r.s.u. ove validamente esistente.
  2. Composizione
    Alla costituzione della r.s.u. si procede mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
    Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all’art. 2095 c.c., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell’unità produttiva, per garantire un’adeguata composizione della rappresentanza.
    Nella composizione delle liste si perseguirà un’adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
  3. Numero dei componenti
    Il numero dei componenti le r.s.u. sarà pari almeno a:
    a. 3 componenti per la s.u. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 lavoratori;
    b. 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 lavoratori nelle unità produttive che occupano fino a 3000 lavoratori;
    c. 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 lavoratori nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
  4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
    I componenti delle r.s.u. subentrano ai dirigenti delle r.s.a. nella titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti; per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970.
    Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei con- fronti delle associazioni sindacali dai C.C.N.L. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della r.s.a., diritti, permessi e libertà sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell’invarianza dei costi, all’armonizzazione nell’ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della r.s.u.
    In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano con- venute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.
    Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie il C.C.N.L. applicato nell’unità produttiva, i seguenti diritti:
    a. diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, l. n. 300/1970;
    b. diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 24, l. n. 300/1970;
    c. diritto di affissione di cui all’art. 25 della legge n. 300/1970.
  5. Clausola di armonizzazione
    Le r.s.u. subentrano alle r.s.a. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge.
  6. Durata e sostituzione nell’incarico
    I componenti della r.s.u. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decado- no automaticamente. In caso di dimissioni, il componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
    Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le r.s.u. non possono con- cernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della r.s.u. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
    Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente della r.s.u. ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito.
  7. Decisioni
    Le decisioni relative a materie di competenza delle r.s.u. sono assunte dalle stesse, a maggioranza, in base a quanto previsto nella lettera E.
    Le r.s.u. costituite nelle unità produttive di imprese plurilocalizzate potranno dare vita ad organi o a procedure di coordinamento fissandone espressamente poteri e competenze.
  8. Clausola di salvaguardia
    Le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie del presente accordo o che, comunque, partecipando alla costituzione delle rsu si impegnano a rispettare la disciplina in esso contenuta per effetto di quanto previsto dal punto IV, parte terza, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire r.s.a. ai sensi dell’art. 19, della legge 20 maggio 1970, n. 300

In particolare, le organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie del presente accordo, o ad altra Confederazione sindacale che abbia aderito secondo quanto previsto dalla lettera A, si impegnano a non costituire r.s.a. nelle realtà in cui siano state o vengano costituite r.s.u..

Il passaggio dalle r.s.a. alle r.s.u. potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie del presente accordo.

Parte terza – Disciplina della elezione della r.s.u.

  1. Modalità per indire le elezioni
    Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della r.s.u., le associazioni sindacali di cui al punto I parte seconda, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la r.s.u. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell’apposito albo che l’azienda metterà a disposizione della r.s.u. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra; l’ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
  2. Quorum per la validità delle elezioni
    Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
    Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavora- tori aventi diritto al voto.
    Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le organizzazioni sindacali operanti all’interno dell’azienda prenderanno ogni de- terminazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell’unità produttiva
  3. Elettorato attivo e passivo
    Hanno diritto di votare tutti gli apprendisti, gli operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni. Hanno altresì diritto al voto i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato che prestino la propria attività al momento del voto.
    Ferma restando l’eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova in forza all’unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contratta- zione di categoria, che non abbia già regolato la materia in attuazione dell’Accordo Interconfederale del 13 settembre 1994, dovrà regolare l’esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
  4. Presentazione delle liste
    All’elezione della r.s.u. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
    a. organizzazioni sindacali di categoria aderenti a confederazioni firmatarie del presente accordo oppure dalle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’unità produttiva;
    b. associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
    1. accettino espressamente e formalmente di rispettare integralmente i con- tenuti del presente accordo;
    2. la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dall’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto nelle aziende con oltre 60 Nelle aziende di dimensione compresa fra 16 e 59 lavoratori la lista dovrà essere corredata da almeno tre firme di lavoratori.
    Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale.
    Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto V, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto VII, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.
    Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2/3 il numero dei componenti la r.s.u. da eleggere nel collegio.
  5. Commissione elettorale
    Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.
    Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dall’unità produttiva, non candidato.
  6. Compiti della Commissione
    La Commissione elettorale ha il compito di:
    a. ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
    b. verificare la valida presentazione delle liste;
    c. costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale;
    d. assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
    e. esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
    f. proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di
  7. Affissioni
    Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell’albo di cui al punto I , al- meno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
  8. Scrutatori
    È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
    La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.
  9. Segretezza del voto
    Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per interposta persona.
  10. Schede elettorali
    La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
    In caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
    Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
    La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del seggio.
    Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
    Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
  11. Preferenze
    L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
    Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero scrivendo il nome del candidato preferito nell’apposito spazio della scheda.
    L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come vota- zione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
    Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
  12. Modalità della votazione
    Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l’ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
    Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.
    Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell’albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
  13. Composizione del seggio elettorale
    Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto VIII, parte terza, del presente Accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
  14. Attrezzatura del seggio elettorale
    A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un’urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello scrutinio.
    Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
  15. Riconoscimento degli elettori
    Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
  16. Compiti del Presidente
    Il Presidente farà apporre all’elettore, nell’elenco di cui al precedente punto XIV, la firma accanto al suo nominativo.
  17. Operazioni di scrutinio
    Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell’unità produttiva.
    Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato – unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) – alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
    La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) tra- smesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della r.s.u. sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
  18. Attribuzione dei seggi
    Ai fini dell’elezione dei componenti della r.s.u., il numero dei seggi sarà ripartito,
    secondo il criterio proporzionale, con applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
    Nell’ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all’attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all’ordine nella lista.
    In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze. Qualora anche il numero delle preferenze risulti uguale il seggio vie- ne attribuito secondo l’ordine di presentazione delle liste, al candidato più anziano e, a parità di anzianità, secondo l’ordine di presenza nella lista.
  19. Ricorsi alla Commissione elettorale
    La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
    Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra, che sarà trasmesso al comitato regionale dei Garanti (o analogo organismo costituito per lo scopo di rilevare i risultati elettorali).
    Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
    Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta ovvero a mezzo posta elettronica certificata, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Direzione aziendale e al Comitato regionale dei garanti (o analogo organismo che dovesse essere costituito per lo scopo) e alla Associazione cooperativa territoriale.
  20. Comitato regionale dei garanti (o analogo organismo che dovesse essere costituito per lo scopo)
    Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 gg. ad apposito Comitato regionale dei garanti (o analogo organismo che dovesse es- sere costituito per lo scopo). Tale Comitato è composto, a livello regionale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell’associazione cooperativa locale  di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore della DIL o da un suo delegato nel territorio interessato.
    Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
  21. Comunicazione della nomina dei componenti della s.u.
    La nomina dei componenti della r.s.u., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione cooperativa d’appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
  22. Adempimenti della Direzione aziendale
    La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l’elenco dei lavoratori aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

D.              TITOLARITÀ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA

  1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale.
  2. Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo – o le Federazioni aderenti ad altra Confederazione sindacale che abbia aderito secondo quanto previsto dalla lettera A – che abbiano, nell’ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi) come risultante dalla ponderazione effettuata dal
  3. Nel rispetto della libertà e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, le Federazioni di categoria – per ogni singolo CCNL – decideranno le modalità di definizione della piattaforma e della delegazione trattante e le relative attribuzioni con proprio
    In tale ambito, e in coerenza con le regole definite nella presente intesa, le Organizzazioni Sindacali favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di piattaforme unitarie. Ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 19 e ss della legge 20 maggio 1970, n. 300, si intendono partecipanti alla negoziazione le organizzazioni che abbiano raggiunto il 5% di rappresentanza, secondo i criteri con- cordati nel presente accordo, e che abbiano partecipato alla negoziazione in quanto hanno contribuito alla definizione della piattaforma e hanno fatto parte della delegazione trattante l’ultimo rinnovo del C.C.N.L. definito secondo le regole del presente accordo.
    Fermo restando quanto previsto al precedente punto I, in assenza di piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel settore pari almeno al 50% + 1.
  4. I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza, come sopra determinata, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice – le cui modalità saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto – saranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione formale dell’accordo, come sopra descritta, costituirà l’atto vincolante per entrambe le Parti.
  5. II rispetto delle procedure sopra definite comporta che gli accordi in tal modo conclusi sono efficaci ed esigibili per l’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici nonché piena- mente esigibili per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie della presente intesa o alle Confederazioni che abbiano aderito alla medesima intesa, secondo quanto previsto dalla lettera
    Conseguentemente le Parti firmatarie, o che avranno successivamente aderito, e le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti.

E.              TITOLARITÀ ED  EFFICACIA  DELLA  CONTRATTAZIONE  COLLETTIVA DI SECONDO LIVELLO

Parte prima – Norme comuni

  1. La contrattazione collettiva di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge.
  2. I contratti collettivi di secondo livello possono attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I contratti collettivi di secondo livello possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro.
  3. Ove tali specifiche intese modificative non siano previste ed in attesa che i rinnovi de- finiscano la materia nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’azienda, i contratti collettivi di secondo livello, al fine di gestire situazioni di crisi o in presen- za di investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale delle imprese, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro se:
    a. conclusi con le rappresentanze sindacali operanti in azienda e d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o delle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo, secondo quanto previsto dalla lettera A;
    b. conclusi con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o delle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo, secondo quanto previsto dalla lettera A. Tali intese non produrranno, altresì, effetti per le imprese dove siano presenti rappresentanze sindacali operanti in azienda. Nelle imprese dove opera la rappresentanza sindacale le intese modificative potranno essere definite seguendo le procedure di cui alla precedente lettera a).
  4. Le intese modificative così definite esplicano l’efficacia generale come disciplinata nel presente accordo.

Parte seconda – Norme specifiche per la contrattazione collettiva in sede territoriale

  1. I contratti collettivi territoriali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza alle imprese ricadenti nel campo di applicazione e vincolano tutte le associazioni sindacali territoriali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o delle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo, secondo quanto previsto dalla lettera A, se approvati dalle suddette associazioni sindacali territoriali che, singolarmente o insieme ad altre abbiano complessivamente un livello di rappresentatività nel territorio e nel settore pari almeno al 50% più 1. Tale rappresentatività è riferita ai dati dell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione elaborata sulla base dei criteri di misurazione previsti alla lettera Misurazione e Certificazione della rappresentanza.
  2. I suddetti contratti devono essere sottoposti alla consultazione certificata dei lavoratori, con approvazione a maggioranza semplice, le cui modalità saranno stabilite dalle categorie sindacali nazionali per ogni singolo contratto nazionale e comunicate alle parti contrattuali cooperative preventivamente alla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL.
  3. Le parti si incontreranno entro otto mesi dalla stipula della presente Intesa per effettuare una valutazione su eventuali problematiche

Parte terza – Norme specifiche per la contrattazione collettiva in sede aziendale

  1. I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale o delle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo, secondo quanto previsto dalla lettera A, operanti all’interno dell’azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo le regole interconfederali convenute con il presente accordo.
  2. In caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 del- la legge n. 300/70, i suddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell’ambito delle associazioni che, singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione, rilevati e comunicati ai sensi della presente intesa. Al fine di garantire analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, come previsto per le rappresentanze sindacali unitarie anche le rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quando presenti, durano in carica tre anni.
    Inoltre, i contratti collettivi aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali con le modalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione sindacale espressione di una delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo, o delle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo, secondo quanto previsto dalla lettera A, oppure almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa. Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti;

F.               CLAUSOLE E PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO  E  CLAUSOLE  SUL- LE CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO

  1. Le partifirmatarie del presente accordo convengono sulla necessità di definire disposizioni volte a prevenire e a sanzionare eventuali azioni di contrasto di ogni natura, finalizzate a compromettere il regolare svolgimento dei processi negoziali come disciplinati dagli accordi interconfederali vigenti nonché l’esigibilità e l’efficacia dei contratti collettivi stipulati nel rispetto dei principi e delle procedure contenute nelle intese citate.
  2. Pertanto i contratti collettivi nazionali di categoria, sottoscritti alle condizioni di cui al presente accordo, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti con il contratto collettivo nazionale di categoria e a prevenire il
  3. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno, altresì, determinare le conseguenze sanzionatorie per gli eventuali comportamenti attivi od omissivi che impediscano l’esigibilità dei contratti collettivi nazionali di categoria stipulati ai sensi della presente intesa.
  4. Le disposizioni definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro, al solo scopo di salvaguardare il rispetto delle regole concordate nel presente accordo, dovranno ri- guardare i comportamenti di tutte le parti contraenti e prevedere sanzioni, anche con effetti pecuniari, ovvero che comportinola temporanea sospensione di diritti sindacali di fonte contrattualee di ogni altra agibilità derivante dalla presente intesa.
  5. I contratti collettivi di secondo livello, approvati alla condizioni previste e disciplinate alla lettera E. del presente accordo, che definiscono clausole di tregua sindacale e sanzionatorie, finalizzate a garantire l’esigibilità degli impegni assunti con la con- trattazione collettiva, hanno effetto vincolante, oltre che per il datore di lavoro, per tutte le rappresentanze sindacali dei lavoratori nonché per le associazioni sindacali espressioni delle confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo, o per le organizzazioni che ad esso abbiano formalmente aderito, e non per i singoli

G.             CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI

  1. Le parti firmatarie della presente intesa si impegnano a far rispettare le regole qui concordate e si impegnano, altresì, affinché le rispettive organizzazioni di categoria ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale e aziendale si attengano a quanto pattuito nel presente accordo.
  2. In via transitoria, ed in attesa che i rinnovi dei contratti nazionali definiscano la materia disciplinata dalla lettera F del presente accordo, le parti contraenti concordano che eventuali comportamenti non conformi agli accordi siano oggetto di una procedura arbitrale da svolgersi a livello
    A tal fine, le organizzazioni di categoria appartenenti ad una delle Confederazioni firmatarie del presente accordo, o ad altra Confederazione sindacale che abbia aderito secondo quanto previsto dalla lettera A, sono obbligate a richiedere alle rispettive Confederazioni la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato composto, pariteticamente, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali interessate e da altrettanti rappresentanti delle organizzazioni confederali cooperative, nonché da un ulteriore membro, che riveste la carica di Presidente, individuato di comune accordo o, in mancanza di accordo, a sorteggio fra esperti della materia indicati in una apposita lista definita di comune accordo, entro 30 giorni, dalle parti stipulanti il presente accordo.
    Nella decisione del collegio, che dovrà intervenire entro dieci giorni dalla sua composizione, dovranno essere previste le misure da applicarsi nei confronti delle organizza- zioni sindacali e dei datori di lavoro in caso di inadempimento degli obblighi assunti con il presente accordo e, in particolare, dell’obbligo di farne rispettare i contenuti alle rispettive articolazioni, a tutti i livelli.
  3. Viene poi istituita, a cura delle parti firmatarie del presente accordo, una Commissione Interconfederale permanente con lo scopo di favorirne e monitorarne l’attuazione, nonché di garantirne l’esigibilità.
    La Commissione sarà composta, pariteticamente, da sei membri, di cui 3 designati dalle A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop e 3 C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. Un settimo componente della Commissione Interconfederale, che assumerà funzioni di Presidente, sarà individuato fra esperti della materia indicati in una apposita lista definita di comune accordo. La Commissione potrà avvalersi della consulenza di esperti. Ai componenti non spetta alcuna indennità.
    La Commissione è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.
    Fatte salve le clausole che disciplinano l’esigibilità per i singoli contratti collettivi nazionali di categoria, la Commissione Interconfederale stabilisce, con proprio regolamento, da definire entro tre mesi dalla stipula del presente accordo, le modalità del proprio funzionamento ed i poteri di intervento per garantire l’esigibilità dei contenuti del presente accordo, definendo ogni controversia anche attraverso lo svolgimento di un giudizio arbitrale.
  4. Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta e recesso ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4
  5. Infine, le parti nel definire il presente accordo:
    1. confermano di volere dare ulteriore sostegno allo sviluppo della contrattazione collettiva di secondo livello per cui confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure – che già hanno dimostrato reale efficacia – volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, concordati fra le parti in sede di secondo livello contrattuale;
    2. ribadiscono che le materie delle relazioni industriali e della contrattazione sono affidate all’autonoma determinazione delle parti e conseguentemente si impegna- no ad attenersi al presente accordo, applicandone compiutamente le norme e a far sì che le rispettive strutture, a tutti i livelli, abbiano il medesimo

Roma, 28 luglio 2015

A.G.C.I.                                                                                 C.G.I.L.

 

CONFCOOPERATIVE                                                       C.I.S.L.

 

LEGACOOP                                                                        

Articoli Correlati