ALLEGATO 10
VERBALE DI ACCORDO SULLE MODALITA’ DI FRUIZIONE DELLE FERIE PER I DIPENDENTI DI AZIENDE COOPERATIVE DI
TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI, ZOOTECNICI E LAVORAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI
Il seguente verbale di accordo è stato siglato in data 25 giugno 2001 dalle Segreterie nazionali di FAI, FLAI e UILA e dalle associazioni cooperative AGICA-AGCI, ANCA-LEGACOOP, FEDERAGROALIMENTARE-CONFCOOPERATIVE
VERBALE DI ACCORDO
Le parti
considerate
le disposizioni contrattuali e legislative in materia di ferie;
la posizione espressa dall’Inps in merito alla individuazione del momento per l’assolvimento degli obblighi contributivi;
l’opportunità di evitare l’accumulo di ferie residue;
verificato
che il CCNL del 5 luglio 1999 non prevede un termine ultimo per il godimento delle ferie;
ritenuto
che è opportuno agevolare la effettiva fruizione delle ferie maturate sia prima del 31.12.1999 che successivamente
convengono quanto segue:
- le ferie maturate anteriormente alla data del 31.12.1999 possono essere legittimamente fruite entro il 30.6.2002;
- le ferie maturate nel corso dell’anno 2000 possono essere legittimamente fruite entro il 30.6.2003;
- eventuali residui di ferie relativi a periodi successivi al 31.12.2000 possono essere legittimamente fruiti entro il 30° mese successivo al termine dell’anno di maturazione delle stesse.