Art. 82 – Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ciascun istituto, sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Art. 82 – Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Le disposizioni del presente contratto, nell’ambito di ciascun istituto, sono correlative e inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.