Art. 81 – Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le parti assumono l’impegno, anche in relazione agli Accordi Interconfederali 22 gennaio 1983 e 25 gennaio 1990, di favorire in caso di controversie collettive tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale ed RSU o comitato esecutivo della stessa. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali – con particolare riferimento agli impegni reciprocamente assunti nei commi 5 e 6 dell’art. 5 – di legge e del sistema di informazione e di esame congiunto di cui all’art. 2 del presente contratto, le parti seguiranno la procedura di cui all’art. 80 ivi compresa la possibilità di avvalersi del supporto della Commissione di cui all’art. 79.