Art. 78 – Cessione, trasformazione e trapasso di azienda – Trasferimenti di azienda
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell’azienda, non risolve di diritto il rapporto di lavoro ed in tal caso il personale conserva nei confronti del nuovo titolare i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro e dagli accordi sindacali aziendali.
In caso di trasferimenti d’azienda, le comunicazioni previste dalla legislazione vigente, saranno inviate alla RSU o al comitato esecutivo della stessa nonché alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori nazionali o territoriali di categoria e ciò ai fini delle procedure dalla legge previste.
In caso di fallimento seguito da licenziamento del lavoratore o di cessazione dell’azienda, il lavoratore conserva, nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso ed al trattamento di fine rapporto, nonché alle altre eventuali spettanze derivanti dal presente contratto collettivo di lavoro e dagli accordi sindacali aziendali.