Art. 77 – Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore sono dovute agli aventi diritto le indennità previste dall’art. 2122 del c.c., così come modificato dalla sentenza n. 8 del 19 gennaio 1972 della Corte costituzionale e dalla legge 297/1982 agli effetti delle trattenute per eventuali anticipazioni.