Art. 74 quater – Assistenza sanitaria integrativa
Le Parti nella condivisione dell’importanza che riveste l’istituzione di forme di assistenza sanitaria integrativa, convengono di attivare, a partire dal 1.1.2011, un Fondo sanitario integra- tivo a favore dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata del rapporto pari o superiore a nove mesi nell’arco dell’anno solare.
Le parti convengono di istituire una Commissione per definire gli atti giuridici necessari (Atto costitutivo, Statuto, Regolamento) e tutti gli adempimenti propedeutici alla operatività del Fondo stesso.
La suddetta Commissione dovrà terminare i lavori entro il 30/06/2010, data entro la quale le Parti formalizzeranno l’intesa operativa.
A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono iscritti al Fondo i dipendenti di cui sopra per i qua- li non siano attive forme di assistenza sanitaria previste da accordi collettivi e/o regolamenti aziendali.
Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell’azienda pari a 10 euro al mese per 12 mensilità.
I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. A far data dal 1° giugno 2020 il finanziamento al Fondo potrà essere implementato di ulteriori 2 euro mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso.
A seguito del suddetto incremento dovranno essere deliberati i miglioramenti delle presta- zioni convenute.
Laddove il lavoratore non manifesti la volontà di partecipare con la propria quota al Fondo, lo stesso decade dall’iscrizione e cessa automaticamente la contribuzione da parte dell’impresa. Sono fatti salvi gli accordi integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente accordo, che prevedano l’istituzione di polizze, casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.
Di conseguenza gli obblighi di natura contrattuale relativi ai suddetti accordi continueranno ad essere assolti secondo le modalità ivi contenute.
(23) Cfr Allegati 36, 36 bis e 36 ter.
(24) In assenza di eredi legittimi ex art. 536 del codice civile, hanno diritto alla prestazione assicurativa i beneficiari eventualmente designati dal lavoratore.
In occasione del rinnovo degli accordi integrativi, in sede aziendale potranno essere definiti specifici accordi di confluenza e/o di armonizzazione, fermo restando che con il presente articolo si è disciplinata a livello di Ccnl la materia.