Art. 74 bis – Fondo Aiuti e Solidarietà Alimentare (FASA)
Le Parti, nella condivisione dell’importanza che rappresenta ogni forma di aiuto solidale al superamento delle disuguaglianze, decidono di costituire un fondo di aiuti e solidarietà alimen- tare finalizzato a gestire interventi a favore di popolazioni colpite da situazioni di emergenza alimentare.
Tale fondo sarà finanziato pariteticamente da imprese e lavoratori attraverso un contributo complessivo pari a due ore lavorative annue, in termini di volontarietà per quanto riguarda i lavoratori.
Le modalità saranno indicate dalle Parti congiuntamente stipulanti e fanno espresso rinvio alle Fonti istitutive del fondo stesso.