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CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019)

CAPITOLO XII

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 72 – Preavviso di licenziamento e di dimissioni

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso salvo il caso di cui all’art. 70.

La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei previsti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.

E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi, per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto.

(Per Assobirra e Settore Macellazione e Lavorazione Specie Avicole ved. pagine seguenti).

I. Impiegati

Per gli impiegati che hanno superato il periodo di prova, i termini di preavviso per il caso di licenziamento sono stabiliti come segue:

Livelli di appartenenza ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Inferiore a 4 anni compiuti Superiore a 4 anni compiuti e inferiore a 10 anni compiuti Superiore a 10 anni compiuti
1° livello super e 1° livello…. mesi 2 mesi 3 mesi 4
2° livello…. mesi 1 giorni 45 di calendario mesi 2
Altri livelli…. giorni 15 di calendario mesi 1 giorni 45 di calendario

Per il caso di dimissioni, i termini anzidetti sono ridotti alla metà.

I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

II. Intermedi

Per gli intermedi che hanno superato il periodo di prova, i termini di preavviso sono sta- biliti come segue:

Livelli di appartenenza ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Inferiore a 5 anni compiuti Superiore a 5 anni compiuti e inferiore a 10 anni compiuti Superiore a 10 anni compiuti
2° livello…. giorni 20 di calendario giorni 45 di calendario giorni 60 di calendario
3/A livello…. giorni 15 di calendario giorni 30 di calendario giorni 45 di calendario

III. Operai

Il licenziamento dell’operaio non in prova o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di:

–  giorni 6 di calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 4 anni compiuti;

–  giorni 12 di calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta oltre i 4 anni compiuti.

NOTA A VERBALE PER L’INDUSTRIA DELLA BIRRA E DEL MALTO

I. Impiegati.

Per gli impiegati che hanno superato il periodo di prova, i termini di preavviso per il caso di licenziamento sono stabiliti come segue:

Livelli di appartenenza ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Inferiore a 4 anni compiuti Superiore a 4 anni compiuti e inferiore a 10 anni compiuti Superiore a 10 anni compiuti
1° livello super e 1° livello…. mesi 2 mesi 3 mesi 4
2° livello…. mesi 1 1/2 mesi 2 mesi 2 1/2
Altri livelli…. mesi 1 mesi 1 1/2 mesi 2

Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti della metà.

II. Intermedi

Per gli intermedi che hanno superato il periodo di prova i termini di preavviso sono stabiliti come segue:

Livelli di appartenenza ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Inferiore a 4 anni compiuti Superiore a 4 anni compiuti e inferiore a 9 anni compiuti Superiore a 9 anni compiuti
2° livello…. giorni 30 di calendario giorni 45 di calendario giorni 60 di calendario
3/A livello…. giorni 15 di calendario giorni 30 di calendario giorni 45 di calendario

III. Operai

Il licenziamento dell’operaio non in prova o le sue dimissioni potranno aver luogo in qua- lunque giorno della settimana, con un preavviso di:

  • giorni 6 (48 ore) per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 4 anni compiuti;
  • giorni 12 (96 ore) per gli operai con anzianità ininterrotta oltre i 4 anni compiuti.

NOTA A VERBALE PER L’INDUSTRIA DELLA MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE SPECIE AVICOLE

I termini di preavviso per il caso di licenziamento di lavoratori che abbiano superato il

periodo di prova, sono stabiliti come segue:

Livelli di appartenenza ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Inferiore a 4 anni compiuti Superiore a 4 anni compiuti
1° livello super e 1° livello…. mesi 2 mesi 3
2° livello…. mesi 1 mesi 1 1/2
Altri livelli…. giorni 15 di calendario mesi 1

Per il caso di dimissioni, i termini anzidetti sono ridotti della metà.

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