Art. 70 – Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell’indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
- rissa o vie di fatto nello stabilimento;
- assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte all’anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;
- gravi offese verso i compagni di lavoro;
- lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Dire- zione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi allorché si tratti di lavorazione o costru- zione di rilevanza;
- movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbrature di schede;
- recidiva nella mancanza di cui al punto 12) dell’art. 69;
- recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
- furto;
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell’a- zienda;
- danneggiamento volontario di impianti e di materiali;
- trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzioni degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione;
- danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
- atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda;
- alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;
- concorrenza sleale;
- inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose;
- insubordinazione grave verso i superiori.