Art. 69 – Ammonizione – Multa – Sospensione
Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
- che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporanea- mente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossi- bilità di richiederla;
- che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
- che arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchina- rio stesso;
- che sia trovato addormentato;
- che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
- che introduca, senza autorizzazione, bevande alcoliche nello stabilimento;
- che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
- che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
- che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno dello stabilimento, senza auto- rizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
- che occulti scarti di lavorazione;
- che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza dell’azienda;
- che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regola- mento interno dell’azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla mora- le, all’igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con puni- zione più grave in relazione all’entità o alla gravità o alla abituale recidività dell’infrazione. L’importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all’Istituto assicuratore.