Articoli CCNL

CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019)

Art. 63 – Indumenti di lavoro e generi in natura Industria degli alimenti zootecnici

Le aziende forniranno in uso gratuito ai lavoratori appartenenti alle ex categorie operaie una tuta all’anno.

Industria delle carni

Per i lavori che dovranno essere effettuati nelle celle frigorifere, le aziende terranno in dotazione per uso dei lavoratori giubbotti imbottiti o maglioni, copricapo e guanti.

Agli operai verranno fornite annualmente due paia di calze di lana.

Ai lavoratori, che svolgono normalmente la loro attività in luoghi particolarmente bagnati, mattatoio e sventramento (lavanderia – budelleria – tripperia – cottura prosciutti), verranno forniti in uso un paio di zoccoli di legno o di zoccoli con stivaletto, un grembiule impermeabile.

Le aziende forniranno annualmente in uso, agli operai, un camiciotto o tuta, e alle operaie una vestaglia.

Agli addetti allo spolpo verrà fornito in uso un grembiule di cuoio.

Industria dolciaria

A tutti i lavoratori, eccezion fatta per quelli assunti a tempo determinato e per un periodo inferiore a quattro mesi, le aziende daranno in uso i seguenti indumenti:

donne: grembiule a vestaglia e cuffia; uomini: calzoni e giacca oppure tuta.

Resta, però, inteso che tutte le aziende che hanno attualmente in uso indumenti diversi da quelli sopra descritti, dovranno applicare il presente articolo solo quando gli indumenti diversi si renderanno inservibili.

Per gli operai che lavorano permanentemente in ambiente in cui la temperatura si aggira intorno a 0 gradi, le aziende dovranno fornire in uso i seguenti indumenti protettivi: zoccoli di legno, guanti protettivi, giacchettoni di pelo.

Industria lattiero casearia

Per gli operai addetti alle celle frigorifere, alle saline, alle lavanderie a mano, l’azienda dovrà tenere in dotazione, per uso dei lavoratori, indumenti e zoccoli atti a tali lavorazioni.

In particolare per i lavori che vengono svolti in ambienti particolarmente bagnati l’azienda darà in uso zoccoli o, a richiesta dei lavoratori, stivaletti di gomma.

Saranno altresì concessi in uso guanti di gomma agli operai che lavorano costantemente con le mani immerse nell’acqua.

Lavorazione del pecorino

Per gli operai addetti alle celle frigorifere, alla salagione, alla lavanderia a mano, l’azienda dovrà tenere in dotazione, per uso dei lavoratori indumenti e zoccoli atti a tali lavorazioni.

In particolare per i lavori che vengono svolti in ambienti particolarmente bagnati l’azienda darà in uso zoccoli o, a richiesta dei lavoratori, stivaletti di gomma.

Saranno altresì concessi in uso guanti di gomma agli operai che lavorano costantemente con le mani immerse nell’acqua.

Industria delle acque e bevande gassate

Agli operai sotto specificati addetti a lavorazioni comportanti un particolare disagio ver- ranno forniti i seguenti indumenti protettivi:

a) zoccoli di legno o calzature equivalenti a tutti coloro che lavorano normalmente in ambien- ti con pavimenti bagnati;

b) grembiule a cuffia alle donne e tuta o indumento equivalente agli uomini, quando il perso- nale deve adempiere a lavori in locali od alla presenza di macchine che possano accelerare la normale usura di indumenti;

c) per il personale addetto alla distribuzione, le eventuali situazioni di fatto esistenti in ciascu- na azienda in materia di indumenti da lavoro verranno sancite, salvo eventuali perfeziona- menti, mediante accordi in sede

Analogamente si opererà per quanto riguarda eventuali situazioni di fatto in ordine a indu- menti da lavoro diversi da quelli previsti ai punti a) e b).

Industria delle acque minerali e bibite in acque minerali

Per quanto concerne la eventuale fornitura di indumenti da lavoro, è fatto rinvio alle consuetudini aziendali in atto.

Industria della distillazione di alcoli e di acquaviti

Ai lavoratori addetti alla conduzione delle caldaie a vapore ed ai meccanici, con anzianità ininterrotta di servizio presso la stessa azienda superiore ad un anno, le aziende forniranno gratuitamente in uso una tuta di lavoro all’anno rinnovabile alla scadenza di ogni singolo anno compiuto.

Agli operai addetti alla estrazione delle materie tartariche ed a quelli addetti alla manipola- zione di acidi qualunque sia l’anzianità di servizio, sarà data in uso una tuta di lavoro.

Industria della birra e del malto

Agli operai sotto specificati addetti a lavorazioni comportanti un particolare disagio ver- ranno forniti i seguenti indumenti protettivi:

a) zoccoli di legno a tutti coloro che lavorano permanentemente in ambienti con pavimenti bagnati;

b) stivali di gomma a coloro che sono addetti al lavaggio dei serbatoi operando nell’interno dei serbatoi stessi;

c) maglie di lana, mutande o equivalenti indumenti protettivi e calze di lana (3 paia all’anno) agli addetti alle cantine di fermentazione e di deposito ed ai filtratori;

d) grembiuli al personale addetto alle macchine che possono dare spruzzi costanti di acqua o di birra.

Industria delle conserve vegetali

Ferme restando le condizioni di miglior favore in atto presso le singole aziende, si conviene che ai lavoratori, che già non ne usufruissero, le aziende forniranno in uso ogni anno i seguenti indumenti: una tuta per gli uomini; un grembiule e una cuffia o retina per capelli per le donne.

Ai lavoratori addetti a mansioni che si svolgono in locali particolarmente bagnati verranno forniti, in uso gratuito, un paio di stivaletti di gomma ed un grembiule di gomma.

I lavoratori saranno responsabili della buona tenuta degli indumenti limitatamente al dolo o colpa propria.

Industria risiera

Le aziende forniranno in uso gratuito agli operai una tuta all’anno.

Industrie alimentari varie

Agli operai addetti alla produzione verranno forniti in uso in quanto compatibili con il genere di lavoro svolto dagli operai stessi:

donne: grembiule a vestaglia e cuffia; uomini: calzoni e giacca oppure tuta. Resta però inteso che tutte le aziende che hanno attualmente in uso indumenti diversi da quelli sopra descritti, dovranno applicare il presente articolo solo quando gli indumenti diversi predetti attualmente in uso si renderanno inservibili.

Industria molitoria e della pastificazione

Le aziende sono tenute:

a) a fornire gratuitamente in uso (nell’ambito dello stabilimento)a tutti gli operai indumenti da lavoro e di protezione prescritti dalla legge e quelli resi eventualmente obbligatori dalla stessa azienda;

b) a mettere a disposizione degli operai che lavorano nei piazzali, tele cerate di protezione dalla pioggia;

c) a mettere a disposizione degli operai che lavorano in locali particolarmente bagnati, zoc- coli di legno;

d) a fornire in uso gratuito agli operai una tuta all’anno.

Industria delle conserve ittiche

Ferme restando le condizioni di miglior favore in atto presso le singole aziende, si conviene che, ai lavoratori che già non ne usufruissero, le aziende forniranno in uso ogni anno i seguenti indumenti: una tuta per gli uomini, un grembiule e una cuffia o retina per capelli per le donne.

Ai lavoratori addetti a mansioni che si svolgono in locali particolarmente bagnati verranno forniti, in uso gratuito, un paio di stivaletti di gomma ed un grembiule di gomma.

I lavoratori saranno responsabili della buona tenuta degli indumenti, limitatamente al dolo o colpa propria.

Industria saccarifera

L’Azienda fornirà in uso gratuito al personale dipendente addetto ai sottonotati reparti gli indumenti di lavoro a fianco di ciascuno indicati:

  • Addetti allo scarico di polpe dai diffusori: calzature adeguate (zoccoli o calzature di gom- ma).
  • Addetti ai filtri presse: guanti di tela forte.
  • Addetti ai forni da potassa: guanti di tela forte.
  • Addetti alle turbine di pilè: guanti di tela forte.
  • Sfornatori dei forni da calce: guanti di tela forte, grembiule di tela.
  • Addetti al latte di calce: combinazione o grembiule di tela, zoccoli, schermo facciale ocu- lare protettivo.
  • Bertellisti: maglia e calzoni in assegnazione definitiva.
  • Saldatori ossiacetilenici e saldatori tubisti, intendendosi per tali i saldatori elettrici: una tuta, guanti incombustibili e calzature isolanti.
  • Fonditori e forgiatori: grembiule adeguato al lavoro.
  • Meccanici di ispezione e loro aiuti, ingrassatori, fuochisti, elettricisti, addetti alla pulizia e manutenzione interna degli apparecchi (caldaie, diffusori, saturatori, concentratori, bolle di cottura, condensatori, mescolatori di masse cotte, casse fermentazione, apparecchi distillerie, mulini e simili): combinazione di tela o pantaloni a bretella larga secondo le necessità del lavoro.

Lieviterie

  • Fermentazione: stivali di gomma; per tutti gli addetti a lavori in locali bagnati: zoccoli.
  • Donne addette alla confezione: grembiule e cuffia.

Acido lattico

  • A chi lavora a contatto dell’acido lattico: una tuta e zoccoli.

Servizi generali

  • A coloro che sono addetti allo scarico e rifornimento nafta: una tuta e zoccoli.
  • Personale addetto ai piazzali e guardiani che devono restare al lavoro anche in caso di pioggia: impermeabile e copricapo di tela cerata che potranno essere in dotazione delle squadre ed intercambiabili tra esse; nella stagione rigida per i guardiani sono prescritti gli stivaloni di gomma.

Gli operai i quali dovessero lavorare a contatto od esposti all’azione di sostanze irritanti caustiche, velenose o corrosive, saranno dotati dall’azienda, indipendentemente dagli indumen- ti sopra indicati, dei mezzi protettivi necessari.

L’Azienda fornirà annualmente, a titolo gratuito a tutti gli operai in servizio continuativo nonché agli impiegati tecnici che ne facciano richiesta, non avventizi, la tela occorrente per la confezione di una tuta.

Generi in natura

Ai fini di realizzare il superamento dell’istituto è in facoltà di ciascuna azienda, presso cui lo stesso è applicato ai sensi dell’art. 48 del Ccnl 15 luglio 1977 (già riportato in nota nei precedenti contratti), concordare tra le parti la monetizzazione per i lavoratori che ne fruiscono, nei limiti del valore reale rilevato in azienda.

Articoli Correlati