Art. 60 – Trasferimenti
Il lavoratore che venga trasferito dalla ditta ad altra sede di lavoro conserva il trattamento economico goduto nella sede di provenienza, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni richiestegli presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
Al lavoratore trasferito, sempre che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza e di stabile dimora, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, con i mezzi normali, per sé e per le persone che compongono normalmente la sua famiglia, nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.), previi opportuni accordi da prendersi con l’azienda.
Inoltre al lavoratore trasferito è dovuta una indennità pari ad una mensilità di retribuzione se avente familiari a carico e a mezza mensilità se non avente carichi di famiglia(*).
Nel caso che la ditta metta a disposizione del lavoratore un alloggio nella nuova residenza, tali indennità sono ridotte alla metà.
Il lavoratore che, per effetto del trasferimento, debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione dei contratti di locazione, luce, gas ed altri analoghi, regolarmente registrati o notificati alla ditta in epoca precedente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo.
Il lavoratore che non accetti il trasferimento e che venga licenziato avrà diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva e al trattamento di fine rapporto, oltre ai ratei degli altri eventuali diritti maturati e non goduti(**).
In tal caso il lavoratore interessato, a far data dal 1° gennaio 1996, potrà richiedere l’assistenza della RSU.
Qualora all’atto dell’assunzione sia stata espressamente pattuita la facoltà della ditta di disporre il trasferimento del lavoratore e questo non accetti il trasferimento stesso, la mancata accettazione sarà considerata come dimissioni.
Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato tempestivamente e per iscritto al lavoratore.
Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non spetta il trattamento previsto nel presente articolo.
Per quanto riguarda la disciplina del trasferimento e del licenziamento di lavoratori soggetti a tutela, in ragione della loro posizione o attività sindacale, valgono le norme dell’art. 14 dell’Accordo interconfederale 18 aprile 1966, sulla costituzione e il funzionamento delle commissioni interne, dell’art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sulla disciplina dei licenziamenti individuali e dell’art. 22 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
(*) Le indennità previste dal 3° comma del presente articolo sono pari a 200 o 100 ore di normale retribuzione rispettivamente per l’ipotesi di lavoratore avente familiari a carico o non avente carichi di famiglia.
(**) Il 6° comma è integrato dal seguente: “Qualora il lavoratore non intenda accettare la proposta di trasferimento avrà diritto di chiedere l’esame del suo caso con l’intervento della RSU o del comitato esecutivo della stessa”.
NOTA A VERBALE PER L’INDUSTRIA DELLA MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE SPECIE AVICOLE
(*) Le indennità previste dal 3° comma del presente articolo sono pari a 200 o 100 ore di normale retribuzione rispettivamente per l’ipotesi di lavoratore avente familiari a carico o non avente carichi di famiglia.
(**) Il 6° comma è integrato dal seguente:
“Qualora il lavoratore non intenda accettare la proposta di trasferimento avrà diritto di chiedere l’esame del suo caso con l’intervento della RSU o del comitato esecutivo della stessa”.
DICHIARAZIONE COMUNE IN MATERIA DI DISTACCO
Fermo restando il rinvio alla legislazione vigente in tema di distacco, le Parti si danno reciprocamente atto che allo stato dell’attuale normativa legale, ove l’azienda intenda distaccare temporaneamente, nel proprio interesse, uno o più lavoratori presso altro datore di lavoro, con mutamento di mansioni, il distacco stesso deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato.
Quando il distacco comporti un trasferimento del lavoratore ad una unità produttiva sita a più di 50 Km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.