Art. 57 – Indennità varie: per uso mezzi di trasporto appartenenti ai lavoratori; disagio; istruzione figli; speciale di campagna
MEZZI DI TRASPORTO
Al lavoratore che, su richiesta della ditta, usa propri mezzi di trasporto per esigenze di servi- zio della ditta stessa, sarà corrisposta una indennità chilometrica, da concordarsi direttamente fra le parti interessate.
INDENNITÀ ISTRUZIONE FIGLI
Escluse Aidepi (ad eccezione delle Aziende della pastificazione ad essa aderenti) Assalzoo, Assolatte, Federvini e Distillatori
Qualora il lavoratore capo famiglia, avente almeno un anno di anzianità debba risiedere per necessità di lavoro, in località dove non esistano scuole e si trovi nella necessità di avviare i figli dove abbiano sede le scuole medesime, il datore di lavoro si assumerà l’onere del pagamento dell’abbonamento di tipo scolastico per servizi ferrotranviari o per servizi automobilistici, sempre che anche questi offrano abbonamenti del tipo scolastico.
Nel caso in cui tali servizi non applichino abbonamenti a prezzo ridotto per agevolazioni scolastiche, il contributo di cui sopra, da parte del datore di lavoro, corrisponderà al 50 per cento della spesa dell’abbonamento normale.
Il trattamento di cui ai precedenti commi cessa in ogni caso col compimento del 15° anno di età di ciascun figlio e decade nel caso in cui l’alunno sospenda la frequenza alle scuole o non riporti nell’anno scolastico la promozione alla classe superiore, salvo che ciò sia dipeso da causa di malattia.
Il rimborso di cui sopra avverrà a presentazione del documento di abbonamento.
Industria saccarifera
Quando manchino nel raggio di 8 km dalla località di residenza le scuole, l’azienda corrisponderà al lavoratore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato un’indennità per l’istruzione elementare e media inferiore dei figli che frequentino dette scuole per la durata dell’anno scolastico.
L’indennità verrà corrisposta nella misura di euro 2,58 mensili per un figlio e di euro 3,87 per due o più figli contemporaneamente, per un periodo massimo di 8 anni complessivi, sempreché l’alunno non sia ripetente.
INDENNITÀ DI DISAGIO
Industria lattiero-casearia
- Stufatori di emmenthal – In considerazione dell’elevato peso delle forme e del particolare ambiente nel quale avviene la lavorazione, agli operai che eseguono direttamente tale lavo- razione verrà corrisposta una indennità particolare pari al 23 per cento della paga globale di fatto.
- Cellisti – A coloro che svolgono la loro prevalente attività nelle celle frigorifere verrà cor- risposta una indennità pari al 12 per cento della paga globale di fatto.
- Lavanderie a mano – Agli addetti alle lavanderie a mano verrà corrisposta, per il periodo di effettiva prestazione, una indennità pari al 7 per cento della paga globale di fatto.
Per paga globale di fatto si intende: minimo tabellare, più eventuali aumenti di merito, più ex contingenza.
Ai lavoratori addetti normalmente a lavorazioni che si svolgono in ambienti a temperatura particolarmente bassa o particolarmente elevata, in relazione al minor o maggior disagio derivante dalla temperatura ambiente, verrà corrisposta, nei limiti delle fasce indicate in appresso, una indennità suppletiva ordinaria denominata “di disagio” da calcolarsi sul minimo tabellare e sulla indennità di ex contingenza.
- Percentuale dal 3 al 6 per cento per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, viene mantenuta da 0 a 6 gradi centigradi;
- percentuale dal 3 al 5 per cento per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, viene mantenuta da oltre 6 fino a 15 gradi centi- gradi;
- percentuale dal 3 al 5 per cento per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura, per necessità di esercizio, risulta superiore ai 35 gradi centigradi.
La determinazione delle indennità anzidette (dal 3 al 6 per cento e dal 3 al 5 per cento), in relazione alla particolarità dell’industria ed alle differenti situazioni aziendali sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dall’Associazione territoriale degli industriali, ed i sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Detta indennità, per i lavoratori addetti normalmente a lavorazioni che si svolgono in am- bienti a temperatura particolarmente bassa o particolarmente elevata sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate e non sarà considerata nel computo delle maggiorazioni per even- tuali lavori straordinari, né sarà considerata retribuzione ad alcun effetto.
Industria dolciaria
Estratto dell’accordo aggiuntivo nazionale per gli operai della industria dolciaria. Allegato al Ccnl del 15 dicembre 1960.
A) INDENNITÀ DISAGIO FREDDO
Agli operai che svolgono normalmente la loro attività in locali in cui, per esigenze di lavo- ro, la temperatura media ambientale deve essere mantenuta costantemente pari o inferiore a 7° sopra zero, verrà corrisposta una indennità suppletiva oraria denominata “disagio freddo” nella seguente misura: 0,005 € per i locali a temperatura da 7° sopra zero a 0 gradi, limitatamente al periodo di lavoro effettivamente prestato nelle condizioni di ambiente sopra indicate.
B) INDENNITÀ DISAGIO CALDO
Agli operai addetti a forni wafers o a tank, agli addetti alla bocca di forno a piani estraibili, a quelli addetti alla bocca dei forni fissati a pala, e a quegli operai che debbono lavorare a pari temperatura, verrà concessa una indennità denominata “disagio caldo” di Euro 0,004.
Tali indennità non saranno considerate nel computo della maggiorazione per eventuale lavoro straordinario, né saranno considerate retribuzioni a nessun effetto.
Operai comuni – Sono gli addetti alle operazioni di insacchettamento. Ad essi verrà corrisposta una maggiorazione di Euro 0,003 orarie limitatamente al periodo in cui sono adibiti a tale lavoro.
Detta indennità non sarà considerata nel computo della maggiorazione dell’eventuale lavo- ro straordinario, né sarà considerata retribuzione a nessun effetto.
Industria carni
Indennità disagio freddo, disagio caldo e lavori in ambienti bagnati
Ai lavoratori che prestano la loro attività nelle lavorazioni qui di seguito indicate sarà corrisposta, nei limiti delle fasce indicate in appresso, una indennità suppletiva ordinaria de- nominata “di disagio” da calcolarsi sul minimo tabellare del livello di appartenenza e sull’ex indennità di contingenza.
Disagio freddo: percentuale dal 4 per cento al 7 per cento per temperature da 5 gradi sotto zero a 5 gradi sopra zero; percentuale dal 6 per cento al 10 per cento per temperature inferiori ai 5 gradi sotto zero.
Indennintà di luoghi particolarmente bagnati: mattazione o sventramento, budelleria, lavanderia, tripperia, cottura prosciutti e, per gli scatolofici, scongelamento carni, spolpatura e disossatura: percentuale dal 3 per cento al 6 per cento.
Indennità disagio caldo: percentuale dal 4 per cento al 6 per cento per le lavorazioni che si svolgono in ambienti nei quali la temperatura per necessità di esercizio sia superiore a 38 gradi. La determinazione delle indennità anzidette, in relazione alla particolarità dell’industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rap- presentata dall’associazione territoriale degli industriali, ed i sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Le indennità di cui sopra saranno corrisposte limitatamente al tempo di effettivo lavoro prestato, non calcolando i periodi di tempo inferiori ai 10 minuti consecutivi.
Agli effetti del computo delle indennità in questione, i singoli periodi di tempo trascorso nelle attività anzidette, sempre che ogni singolo periodo non sia inferiore ai 10 minuti consecutivi, saranno sommati.
Le frazioni superiori alla mezz’ora risultanti da detta somma saranno arrotondate ad ora. Le indennità di cui al presente articolo non saranno considerate nel computo della maggiorazione per eventuale lavoro o straordinario, né saranno considerate utili ad alcun effetto contrattuale.
Industria delle bevande analcoliche
A quei lavoratori che svolgono normalmente la loro attività in celle frigorifere per il tempo effettivo da essi trascorso in detti ambienti, sarà concessa una indennità denominata “indennità disagio freddo” pari al 6 per cento del minimo tabellare e dell’ex indennità di contingenza del 6° livello. Agli effetti del computo giornaliero della permanenza negli ambienti freddi di cui sopra verranno sommati i singoli periodi.
Dal computo totale la frazione inferiore ai 30 minuti verrà esclusa, mentre verrà arrotondata ad ora la frazione superiore ai 30 minuti.
Industria della birra
Ai lavoratori addetti costantemente e stabilmente alle cantine di fermentazione e di deposito, alle sale di cottura ed ai piani di torrefazione delle malterie, ai cassoni di germinazione ed alle aie di germinazione, alla saldatura autogena ed ai fuochisti, nonché, limitatamente al tempo per il quale rimangono effettivamente utilizzati in tale mansione, agli addetti al controllo delle bottiglie alle stazioni luce verrà corrisposta una indennità suppletiva ordinaria denominata “di disagio” da stabilirsi dal 9 al 13 per cento del minimo tabellare e dell’ex indennità di contingenza del livello di appartenenza.
La determinazione dell’indennità anzidetta, in relazione alla particolarità dell’industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rappresentata dall’associazione territoriale, ed i sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Detta indennità sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate e non sarà considerata nel computo della maggiorazione per eventuali lavori straordinari, né sarà considerata retribuzione a nessun effetto.
Industria risiera
A tutti gli addetti alla macinazione della lolla, oppure all’insacco ciclone, verrà corrisposta una indennità nella misura del 10 per cento della paga globale di fatto.
Le due indennità per gli addetti all’una o all’altra mansione non sono cumulabili.
Industria molitoria e della pastificazione
A) Industria della macinazione
Agli operai addetti:
- allo scarico del grano nelle tramogge, tranne il caso della introduzione del grano con ele- vatori a tazza o a catena e trasporto a cassa chiusa;
- alla prepulitura ed alle operazioni di battitura a mano di sacchi, sempre che non esistano impianti di aspirazioni atti a depurare l’ambiente dalla polvere: sarà corrisposta, per il tempo dedicato a quelle operazioni, una indennità nella misura dal 7 per cento all’11 per cento della paga globale di fatto.
La determinazione dell’indennità anzidetta, in relazione alle particolarità dell’industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale e la RSU o il comi- tato esecutivo della stessa.
Ai facchini addetti ai lavori pesanti che portano cioè a spalla colli da quintale, ferma restando la loro qualifica di operai di 6° livello (ex 3a categoria), sarà corrisposta, per le ore di lavoro dedicate ai lavori pesanti, una maggiorazione di salario corrispondente al 30 per cento della differenza tra il minimo tabellare dell’operaio di 5° livello (ex 2a categoria) e quello di 6° livello (ex 3a categoria).
B) Industria della pastificazione
Agli operai che svolgono normalmente la loro attività in locali nei quali, per esigenze di lavoro, la temperatura e l’umidità ambientali congiuntamente raggiungano o superino rispet- tivamente 35 gradi ed il 75 per cento, sarà corrisposta, per il lavoro da essi prestato nelle con- dizioni di ambiente sopra indicate, una indennità nella misura dal 10 per cento al 16 per cento della paga globale di fatto.
La determinazione dell’indennità anzidetta, in relazione alle particolarità dell’industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita e rap- presentata dall’associazione territoriale degli industriali, ed i sindacati locali di categoria dei lavoratori.
Ai facchini addetti ai lavori pesanti, che portano cioè a spalla colli da quintale, ferma restando la loro qualifica di operai di 6° livello (ex 3a categoria), sarà corrisposta, per le ore di lavoro dedicate ai lavori pesanti, una maggiorazione di salario corrispondente al 30 per cento della differenza tra il minimo tabellare dell’operaio di 5° livello (ex 2a categoria) e quello di 6° livello (ex 3a categoria).
Industria delle conserve ittiche
Ai lavoratori che prestano la loro attività nelle lavorazioni nelle celle frigorifere sarà cor- risposta, nei limiti della fascia indicata in appresso, una indennità suppletiva ordinaria denominata “di disagio” da calcolarsi sul minimo tabellare e sull’ex indennità di contingenza del livello di appartenenza.
Disagio freddo: percentuale dal 4 al 6 per cento per temperatura da 5 gradi sotto zero a 5 gradi sopra zero; percentuale dal 6 al 9 per cento per temperatura inferiore ai 5 gradi sotto zero.
La determinazione dell’indennità anzidetta, in relazione alla particolarità dell’industria ed alle differenti situazioni aziendali, sarà effettuata tra la Direzione aziendale, assistita o rap- presentata dalle associazioni territoriali degli industriali, e i sindacati locali di categoria dei lavoratori.
L’indennità di cui sopra sarà corrisposta limitatamente al periodo di tempo di effettivo lavoro prestato, non calcolando il periodo di tempo inferiore ai 10 minuti consecutivi.
Agli effetti del computo dell’indennità in questione, i singoli periodi di tempo trascorsi nell’attività anzidetta, sempre che ogni singolo periodo non sia inferiore ai 10 minuti consecutivi, saranno sommati.
Industria saccarifera
Premi alle stazioni disagiate
E’ prevista la contrattazione a livello aziendale per la determinazione di un “premio per disagio” da concordarsi per gli addetti alle stazioni in calce indicate(19) quando ricorrano gli estremi a fianco di ciascuna di esse specificati.
Il “premio per disagio” di cui sopra sarà contrattato nell’ambito compreso tra la misura minima del 2,60 per cento e la misura massima del 5,20 per cento del minimo tabellare fermo restando che le eventuali situazioni di miglior favore già in atto verranno conservate in sostituzione di quanto sopra concordato.
Nelle more delle trattative per l’istituzione del premio sarà versato agli aventi diritto un compenso pari al 2,60 per cento.
INDENNITÀ SPECIALE DI CAMPAGNA
Conserve vegetali
Viene corrisposta – salvo che la contrattazione aziendale di secondo livello o specifici accordi di settore sottoscritti dalle parti stipulanti interessate (Anicav, Aiipa e OO.SS.) non dispongano diversamente – un’indennità speciale di campagna per i soli lavoratori stagionali addetti ai processi di lavorazione e trasformazione del pomodoro e pisello freschi.
L’importo mensile di tale indennità è riportato nella seguente tabella:
Livelli | Valore Indennità |
1S | 142,57 |
1 | 123,97 |
2 | 102,28 |
3A | 89,88 |
3 | 80,58 |
4 | 74,38 |
5 | 68,19 |
6 | 61,99 |
(19) Stazioni che possono essere disagiate in una o più fabbriche:
1) Silos bietole tradizionali – gli addetti alla rimozione delle piastre di copertura delle canalette dei silos ed al convogliamento delle bietole nelle canalette stesse senza mitrailleuse od altro mezzo meccanico.
2) Forno a calce dove il caricamento del forno e/o lo sfornamento è fatto a mano.
3) Idratazione calce (latte calce) – addetti all’alimentazione a mano degli spegnitori calce (Mik) e/o addetti allo sgombero dei decantatori latte calce dove lo stesso non è fatto con appositi apparecchi a scarico continuo o periodico.
4) Diffusione classica – gli addetti ai diffusori.
5) Filtri presse di zuccherifici con apertura e chiusura a mano con chiusura idraulica a scarico a mano.
6) Filtri a sacco – filtri a sacco di raffineria, filtri Danek e Mares.
7) Centrifughe con scarico ad estrazione a mano della parte superiore con scarico a mano (a mezzo pala) dal fondo.
8) Forni elettrici disagiata.
9) Casse e celle di reazione – lo scarico a mano del saccarato.
10) Forni potassa (salino) disagiata.
Le parti, inoltre, concordano che laddove venga esercitata la contrattazione di secondo li- vello aziendale e/o di settore l’indennità di campagna confluirà nel premio variabile secondo le modalità che verranno stabilite dalle parti stipulanti il Ccnl. In caso contrario l’indennità verrà erogata in cifra fissa secondo gli importi riportati nella tabella.