Art. 56 – Indennità di maneggio denaro – Cauzione
L’impiegato la cui mansione normale e continuativa consiste nel maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, con responsabilità per errori, anche finanziaria, ha diritto ad una par- ticolare indennità mensile pari al 7 per cento del minimo tabellare di livello di appartenenza e dell’ex indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all’impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito presso un istituto di credito.
I relativi interessi matureranno a favore dell’impiegato.