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CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019)

Art. 54 – Tredicesima e quattordicesima mensilità

In occasione del Natale l’Azienda erogherà a tutti i lavoratori una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore, con l’aggiunta, a far data dal 1° agosto 1991 e in deroga alla disposizione di cui all’ultimo comma dell’art. 31, di una quota media, calcolata sugli ultimi 12 mesi, della maggiorazione di cui all’art. 32 se percepita con carattere di continuità.

In sostituzione del premio speciale è corrisposta una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto.

Per i lavoratori retribuiti con forme ad incentivo, si farà riferimento al guadagno medio dell’ultimo trimestre.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell’anno il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima e della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori a quindici giorni non saranno calcolate, mentre saranno calcolate come mese intero le frazioni superiori ai quindici giorni.

I periodi di assenza per malattia o infortunio, nei limiti della conservazione del posto pre- vista dal presente contratto, saranno utilmente computabili ai fini della tredicesima e della quat- tordicesima mensilità.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La retribuzione, inerente la 13a e 14a mensilità e quella differita ad essa equiparata, ma- turata dal lavoratore in malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio è a carico dell’azienda esclusivamente per la quota-parte non indennizzata in forza di disposizioni legi- slative e/o di altre norme.

NOTA A VERBALE

Per i settori Assobibe (già Abg-Unibg) e Mineracqua (già Federterme) le Parti concordano in via eccezionale che le piccole aziende rateizzino gli importi della 13a e 14a effettuandone il relativo pagamento entro 2 mesi dalla data prevista per l’erogazione.

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