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CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019)

Art. 53 – Aumenti periodici di anzianità

Fermo restando che per quanto concerne il passaggio dal regime in vigore anteriormente al 1° maggio 1980 (1° ottobre 1980 per i Viaggiatori o Piazzisti) a quello di cui al presente articolo si fa riferimento ai precedenti contratti collettivi, i lavoratori per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare cinque aumenti biennali periodici per i singoli livelli di inquadramento di cui alla tabella sotto riportata(18):

Livello Parametro Importi singolo scatto dal 1/8/1998
1S 230 51,42
1 200 44,71
2 165 36,89
3A 145 32,42
3 130 29,06
4 120 26,83
5 110 24,59
6 100 22,35

(18)   Per i precedenti importi e relative decorrenze vedasi il testo del Ccnl 6/7/95 e in All. 12 al presente contratto l’Accordo 12 giugno 1997 per il rinnovo della parte economica per il secondo biennio di validità del Ccnl.

Il numero degli aumenti periodici di anzianità maturati prima del 1° giugno 1995 è considerato utile ai fini del raggiungimento del numero massimo degli aumenti periodici previsti dal già citato 1° comma del presente articolo.

In caso di passaggio di livello l’importo già maturato sarà riconosciuto nella misura del valore unitario previsto per il livello di arrivo, restando inteso che gli scatti biennali saranno sempre pari ad un massimo di cinque per singolo dipendente.

Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, gli importi unitari di cui alla tabella sopra riportata restano consolidati e non sono soggetti più ad alcun ricalcolo o variazione.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Essi non assorbono né possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito o superminimi, salvo per questi ultimi, i casi in cui tale assorbimento sia previsto.

Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e per gli operai non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione ad incentivo.

NOTA A VERBALE

Fermo restando quanto previsto al punto 7.5 dell’Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 così come confermato dall’Accordo interconfederale 31 gennaio 1995 per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro, ai fini della maturazione degli aumenti periodici, l’anzianità di servizio decorre:

  • dal momento dell’assunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1° novembre 1990;
  • dal 1° novembre 1990 per i lavoratori assunti precedentemente a tale data e che alla stessa data non abbiano compiuto il 20° anno di età.

Le Associazioni degli industriali e la Fai-Cisl, la Flai-Cgil e la Uila-Uil stipulanti rinun- ciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull’applicazione delle clausole circa la decorrenza dell’anzianità di ser- vizio, ai fini della maturazione degli aumenti periodici, dopo il compimento del 20° anno di età, contenute nei precedenti contratti collettivi nazionali.

La Fai-Cisl, la Flai-Cgil e la Uila-Uil si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali ed aziendali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centra- le, territoriale ed aziendale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite.

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