Art. 46 – Tutela delle lavoratrici madri
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore ed in particolare quelle di cui al Dlgs n. 151 del 2001.
A far data dal 1° gennaio 1992, la lavoratrice riceverà inoltre un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della retribuzione mensile di fatto netta per i primi cinque mesi di assenza obbligatoria. Tale trattamento è considerato utile ai fini del computo della 13a e 14a mensilità.
Limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, sarà anticipato alle lavoratici con contratto a tempo determinato – e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto – il trattamento a carico dell’Inps a condizione che sia recapitata direttamente all’azienda l’indennità liquidata dall’Istituto assicuratore.
Nel caso di utilizzo dell’intero periodo di astensione facoltativa senza frazionamenti e senza soluzione di continuità rispetto al periodo di congedo obbligatorio, alla lavoratrice madre che ne faccia richiesta sarà concessa, nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 73 del presente Contratto, l’anticipazione del Tfr.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER L’INDUSTRIA SACCARIFERA
Il trattamento economico delle lavoratrici madri non potrà essere inferiore alla corresponsione dell’intera retribuzione normale per i due mesi precedenti il parto ed i tre mesi successivi al parto stesso.
Tale trattamento assorbirà, fino a concorrenza, eventualmente praticato dall’Istituto assicuratore.
Ove, durante i periodi di cui sopra, intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall’art. 47 (così, come sostituito dal punto 15 delle Disposizioni specifiche per gli addetti all’industria saccarifera) a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.