Art. 42 – Servizio militare e Cooperazione Internazionale – Volontariato
1) Servizio militare e Cooperazione Internazionale
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro, che rimane sospeso. Il periodo di sospensione sarà considerato utile ai fini della rivalutazione dell’importo del Tfr maturato all’inizio della sospensione stessa, secondo i criteri previsti dall’art. 2120, 4° e 5° comma, del Codice Civile.
Al termine del periodo di richiamo alle armi, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio; in caso contrario, il lavoratore si intenderà dimissionario dalla data del richiamo alle armi.
La conservazione del posto non spetta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.
Quando il rapporto di lavoro sia a tempo determinato ai lavoratori richiamati alle armi è conservato il posto limitatamente alla durata del contratto.
Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalla legge vigente in caso di chiamata o di richiamo alle armi al momento della chiamata o del ri- chiamo stesso, nonché da quanto contenuto nella legge 28 agosto 1991, n. 288, sulla disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.
2) Volontariato
Le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive-organizza- tive, ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 di usufruire, in relazione a quanto previsto dall’art. 17 della citata legge, delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro e delle turnazioni aziendalmente in atto.