Art. 39 – Sospensione del lavoro
La sospensione per riduzione o interruzione di attività quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l’anzianità a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.
Art. 39 – Sospensione del lavoro
La sospensione per riduzione o interruzione di attività quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l’anzianità a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.