CAPITOLO VIII
INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL LAVORO – DIRITTI E TUTELE
Art. 36 – Interruzione del lavoro
In caso d’interruzioni di breve durata dovute a cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà del lavoratore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 50 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 50 minuti nella giornata, qualora l’azienda trattenga il lavoratore nello stabilimento, questi avrà diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.
Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.
DICHIARAZIONE
Quanto sopra non preclude il ricorso dell’Azienda all’intervento Cig ai sensi delle leggi vigenti.