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CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019)

CAPITOLO VIII

INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL LAVORO – DIRITTI E TUTELE

 

Art. 36 – Interruzione del lavoro

In caso d’interruzioni di breve durata dovute a cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà del lavoratore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 50 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 50 minuti nella giornata, qualora l’azienda trattenga il lavoratore nello stabilimento, questi avrà diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.

Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.

 

DICHIARAZIONE

Quanto sopra non preclude il ricorso dell’Azienda all’intervento Cig ai sensi delle leggi vigenti.

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