Art. 35 – Ferie
Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo retribuito nella misura di:
- 22 gg. lavorativi (173 ore): in caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giorni;
- 26 gg. lavorativi (173 ore): in caso di distribuzione dell’orario settimanale su 6 giorni;
- 22 gg. lavorativi per il viaggiatore o piazzista sia nel caso di prestazione lavorativa distri- buita su 5 giornate intere o 4 giornate intere e 2 mezze giornate.
In quest’ultimo caso la giornata di ferie coincidente con la prevista mezza giornata di pre- stazione sarà calcolata in ragione di mezza giornata di ferie.
Fermo restando quanto previsto nel comma precedente le festività cadenti nel periodo di ferie comportano un corrispondente prolungamento del periodo medesimo.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo.
Il periodo di godimento delle ferie annuali sarà concordato in sede aziendale entro il primo trimestre di ogni anno, in modo da assicurare un periodo minimo continuativo feriale di 2 setti- mane purché maturato, eccezion fatta per i settori indicati in nota(17) per i quali i periodi minimi continuativi feriali sono due, uno di due settimane e l’altro di una purché maturato.
In caso di ferie collettive e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore che non abbia maturato il diritto all’intero periodo feriale annuale spetteranno i dodicesimi delle ferie annuali corrispondenti alla parte di anno feriale maturata.
A tale effetto la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. La frazione inferiore a 15 giorni non viene considerata.
Il periodo di ferie non può coincidere con il periodo di preavviso.
Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l’azienda sarà tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate secondo i mezzi normali impiegati per il viaggio, sia per il rientro in sede che per l’eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse.
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei Paesi d’origine dei lavoratori extra- comunitari, le aziende potranno accogliere, salve diverse esigenze tecnico-organizzative, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti previsti dal contratto.
NORMA TRANSITORIA
Restano fermi i trattamenti individuali di miglior favore già acquisiti dal personale dipen- dente conformemente a quanto previsto dai Ccnl di ciascun settore rinnovati nel 1974 e, per quanto concerne i viaggiatori o piazzisti, dall’applicazione dell’art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro 9 dicembre 1969 nei confronti del personale che abbia maturato entro il 31 dicembre 1976 le anzianità di servizio prestate al terzo e quarto scaglione del citato articolo.
(17) Assica, Aidepi (ad esclusione delle aziende della pastificazione aderenti ad Aidepi), Assalzoo, Assolatte, Federvini, Assobibe (già Abg, Unibg), Mineracqua (già Federterme), Distillatori, Assobirra.