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CCNL per i lavoratori dell’industria alimentare (2016-2019)

Art. 32 – Riposo per i pasti

Nelle aziende in cui l’orario normale di cui all’art. 30 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa una adeguata sosta per la consumazione dei pasti.

Ai lavoratori che effettuino l’orario continuato è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.

Per gli addetti alla produzione che, non fruendo del riposo intermedio di mezz’ora per la consumazione del pasto, effettuano tra le ore 6 e le ore 22 lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendate ma sempre di 8 ore consecutive, sarà corrisposta una maggiorazione del 6,50 per cento sulla retribuzione.

Tale maggiorazione assorbe fino alla concorrenza qualsiasi altro compenso od indennità già corrisposta eventualmente in sede aziendale al personale di cui sopra.

 

NOTA A VERBALE

Gli ultimi due commi del presente articolo non si applicano alle aziende aderenti all’Ancit, all’Anicav, all’Aiipa (conserve vegetali), all’Airi, all’Italmopa ed alle aziende della pastifica- zione aderenti ad Aidepi.

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