Art. 31 – Lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo e a turni. Maggiorazioni
Ai fini legali, per lavoro straordinario, si intende il lavoro prestato oltre le 40 ore settimana- li, mentre, per i lavoratori di cui all’art. 25, si intende quello prestato oltre le 60 ore settimanali e, per le lavorazioni nei periodi di stagionalità, quello prestato oltre gli orari previsti dalla legge. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il ricorso al lavoro straordinario è consentito a titolo esemplificativo nel caso di: impraticabilità delle strade; interruzioni di eroga- zione di energia; punte anomale di assenze dal lavoro; esigenze legate a commesse non prevedibili con vincolanti termini di consegna; necessità connesse alla manutenzione straordinaria, al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e sicurezza degli impianti; esigenze eccezionali connesse a imprescindibili lavori preparatori, accessori e complementari all’attività di produzione; necessità di far fronte ad impreviste esigenze connesse alla deperibilità delle materie prime con conseguenti ricadute sulla qualità delle stesse; necessità non programmabili connesse al ricevimento e/o spedizione di prodotti; necessità di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell’anno (quali ad esempio bilanci, inventari).
Del lavoro di cui sopra sarà data successiva comunicazione alla RSU o al comitato esecutivo della stessa.
Al di là dei casi previsti dal precedente 3° comma, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra Direzione aziendale e RSU o comitato esecutivo della stessa, nei limiti di 80 ore annue pro-capite.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni previsti dall’art. 34. Non si consi- dera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo com- pensativo in un altro giorno della settimana a norma di legge. Peraltro tale lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 1993, verrà compensato con la maggiorazione prevista nelle tabelle che seguono. Ai soli effetti retributivi di cui al presente Ccnl, per lavoro notturno si intende quello effet- tuato dal lavoratore dalle ore 22 alle ore 6. Si considera lavoro notturno ai fini legali, di cui al Dlgs n. 66 del 2003, quello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, ferme restando le esclusioni di cui all’art. 11, secondo comma, del citato provvedimento (donne, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; la lavoratrice madre di un figlio di età in- feriore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni).
In aggiunta alle esclusioni richiamate al precedente comma, al fine di favorire il reinseri- mento in azienda delle lavoratrici madri, potrà essere concesso – su richiesta della lavoratrice interessata e compatibilmente con le esigenze produttive/organizzative – un prolungamento del periodo di esenzione dal lavoro notturno, per un periodo di sei mesi continuativi, a partire dal compimento dei tre anni di vita del proprio figlio.
Nel caso in cui il lavoratore che effettui il lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) prosegua la prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successive alle ore 6 antimeridiane saran- no retribuite con la maggiorazione prevista per lo straordinario notturno.
L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle Orga- nizzazioni sindacali di cui al primo comma dell’art. 12 del decreto legislativo. A tali Organiz- zazioni va anche estesa l’informativa di cui al secondo comma della disposizione sopra citata. Il lavoro oltre le 40 ore settimanali, festivo, notturno ed a turni dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione aziendale. Nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuarlo, nei limiti di cui sopra, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per il lavoro effettuato nei modi sopra definiti sono dovute, oltre alla normale retribuzione, le maggiorazioni riportate nelle tabelle seguenti.
Dette maggiorazioni debbono essere applicate sulla quota oraria di retribuzione ottenuta dividendo per 173 la retribuzione mensile di fatto (e cioè minimo tabellare, ex indennità di con- tingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale superminimo, eventuale aumento individuale). Le maggiorazioni non sono cumulabili, per cui quella maggiore assorbe la minore.
Fermo restando quanto già previsto dal comma 4 dell’art. 30-bis, ove le lavoratrici madri ed i lavoratori padri, nel primi 24 mesi di vita del bambino, manifestino l’interesse a percepire le sole maggiorazioni concernenti prestazioni effettuate in regime di lavoro straordinario, l’a- zienda accoglierà le relative richieste di accantonamento su un conto individuale (cd. banca ore) delle ore effettuate a tale titolo.
Il lavoratore padre/lavoratrice madre potranno attingere a tale conto, per utilizzare i riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi e da fruire entro 12 mesi dalla maturazione, nel rispetto delle esigenze aziendali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le Parti avendo tenuto conto in occasione del presente rinnovo della sopravvenienza del DLgs n. 66 del 2003, convengono che con le clausole di cui sopra hanno inteso dare attuazione a quanto il decreto legislativo medesimo affida alla contrattazione collettiva.
NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Le parti confermano che le maggiorazioni di cui agli artt. 20, 30, 31, 32, 56 e 57, in quanto comprensive della loro eventuale incidenza sui vari istituti contrattuali e di legge, non sono computabili ai fini di tali istituti, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dai singoli articoli del presente contratto.
Analoga norma vale per i punti 9, 12 e 20 delle “Disposizioni specifiche per gli addetti all’industria saccarifera “.
PRIMA NOTA A VERBALE
Fermi restando i limiti e le condizioni fissate nella norma di cui sopra, per l’effettuazione di ore di lavoro eccedenti l’orario normale di 40 ore settimanali, la qualificazione legale ed i relativi adempimenti per il lavoro straordinario rimangono nei termini fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
SECONDA NOTA A VERBALE
Per il settore dei distillatori e per il settore birra e malto vale quanto previsto nel II comma della seconda nota a verbale dell’art. 14 del Ccnl 18 luglio 1974.
TERZA NOTA A VERBALE
Per gli addetti all’industria degli alimenti zootecnici, nelle lavorazioni eseguite su tre turni continui e avvicendati, il lavoro compreso nei due turni diurni sarà compensato con una mag- giorazione del 5%.
Sono fatte salve le soluzioni concordate di miglior favore, in atto anteriormente al 6 luglio 1995.
QUARTA NOTA A VERBALE PER I SETTORI DELLA MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE SPECIE AVICOLE E DELLE CARNI
Per i lavoratori del settore macellazione e lavorazione delle specie avicole e di quello delle carni, tenuto conto delle specificità dell’attività svolta dalle aziende nonché dei vincoli veterinari e igienico-sanitari che impongono il recupero delle macellazioni quotidianamente programmate e non completate a causa di eventi accertabili non previsti e/o straordinari, le parti convengono, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Dlgs n. 66 del 2003, sulla inderogabile necessità di portare comunque a termine in giornata la macellazione dei capi presenti in azienda o il cui ritiro sia stato avviato.
DICHIARAZIONE COMUNE
Tenuto conto di quanto previsto in materia di orario di lavoro nel presente contratto, le parti confermano che il ricorso al lavoro straordinario avverrà nello spirito delle intese interconfede- rali e nel rispetto delle specifiche normative contrattuali.
TABELLE DELLE MAGGIORAZIONI
INDUSTRIE: CARNI – DOLCIARI – ALIMENTI ZOOTECNICI – LATTIERO-CASEARI | |
Operai, Intermedi e Impiegati | |
1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno
2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) 3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) 4) Lavoro eseguito nelle festività 5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni 6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno 7) Lavoro a turni notturno 8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 9) Lavoro notturno festivo 10) Lavoro domenicale con riposo compensativo |
45%
50% 60% 50% 40% 50% 30% 45% 50% *10% |
* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993 |
INDUSTRIA DEl VINI-LIQUORI | ||
Operai |
Intermedi e Impiegati | |
1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno
2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) 3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) 4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali 5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni 6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno 7) Lavoro a turni notturno 8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 9) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno 10) Lavoro notturno festivo 11) Lavoro domenicale con riposo compensativo |
45% | 45% |
50% | 65% | |
60% | 90% | |
50% | 65% | |
40% | 50% | |
50% | 70% | |
22,5% | 22,5% | |
40% | 40% | |
– | 100% | |
50% | 65% | |
*10% | *10% | |
* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993 |
INDUSTRIA DELLE BEVANDE GASSATE | ||
Operai
e Intermedi |
Impiegati |
|
1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 40% | 60% |
3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) | 45% | 80% |
4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali | 40% | 60% |
5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni | 30% | 45% |
6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno (feriale) | 40% | 60% |
7) Lavoro a turni notturno | **18% | ** *15% |
8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | 30% | – |
9) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) | – | 85% |
10) Lavoro domenicale con riposo compensativo | *10% | *10% |
* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993
** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 21% *** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 18% |
INDUSTRIA DELLE ACQUE MINERALI E BIBITE IN ACQUE MINERALI | ||
Operai
e Intermedi |
Impiegati |
|
1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno
2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) 3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) 4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali di cui all’art. 34 punti b), c) e d) 5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni 6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno 7) Lavoro a turni notturno 8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 9) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) 10) Lavoro notturno festivo 11) Lavoro domenicale con riposo compensativo |
45% | 45% |
48% | 65% | |
60% | 90% | |
48% | 65% | |
42% | 50% | |
48% | 65% | |
22,5% | **18% | |
42% | 42% | |
– | 100% | |
48% | 65% | |
*10% | *10% | |
* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993 ** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 21% |
INDUSTRIA DEl DISTILLATORI | ||
Operai |
Impiegati |
|
1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno | 45% | 45% |
2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) | 55% | 55% |
3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) | 60% | 60% |
4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali | 50% | 50% |
5) Lavoro festivo eseguito nelle festività nazionali | 50% | 50% |
6) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni | 55% | 50% |
7) Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriali a turni | 60% | 60% |
8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo e notturno (oltre 8 ore) | 60% | 60% |
9) Lavoro a turni notturno | **12% | **12% |
10) Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno | 40% | – |
11) Lavoro oltre le 40 ore settimanali non compreso in turno | 35% | – |
12) Lavoro domenicale con riposo compensativo | *10% | *10% |
* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993 ** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 15% |
INDUSTRIA DELLA BIRRA E DEL MALTO | ||
Operai
e Intermedi |
Impiegati |
|
1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno
2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) 3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) 4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali 5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni 6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno 7) Lavoro a turni notturno 8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo e notturno (oltre le 8 ore) 9) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 10) Lavoro effettuato il sabato o il sesto giorno 11) Lavoro domenicale con riposo compensativo |
45% | 45% |
50% | 70% | |
60% | 90% | |
50% | 65% | |
45% | 50% | |
50% | 65% | |
30% | 30% | |
45% | 45% | |
– | 100% | |
50% | 50% | |
*10% | *10% | |
* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993 |
INDUSTRIA DELLE CONSERVE VEGETALI | ||
Operai |
Intermedi e Impiegati | |
1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno
2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) 3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) 4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali di cui all’art. 34 punti b) , c) e d) 5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni 6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno 7) Lavoro a turni notturno 8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 9) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo e notturno (oltre le 8 ore) 10) Lavoro notturno festivo 11) Lavoro domenicale con riposo compensativo |
45% | 45% |
50% | 50% | |
60% | 65% | |
50% | 50% | |
40% | 40% | |
50% | 50% | |
22,5% | 22,5% | |
40% | 40% | |
– | 70% | |
45% | 45% | |
*10% | *10% | |
* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993 |
INDUSTRIE ALIMENTARI VARIE | ||
Operai
e Intermedi |
Impiegati |
|
1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno
2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) 3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) 4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali 5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni 6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno 7) Lavoro a turni notturno 8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 9) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre 2 ore) 10) Lavoro domenicale con riposo compensativo |
45% | 45% |
50% | 65% | |
60% | 90% | |
50% | 65% | |
50% | 50% | |
60% | 65% | |
30% | **18% | |
50% | – | |
– | 100% | |
*10% | *10% | |
* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993 ** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 21% |
INDUSTRIA RISIERA | ||
Operai
e Intermedi |
Impiegati |
|
1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno
2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) 3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) 4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali di cui all’art. 34 punti b), c) e d) 5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni 6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno 7) Lavoro a turni notturno 8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 9) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) 10) Lavoro domenicale con riposo compensativo |
45% | 45% |
55% | 56% | |
60% | 90% | |
55% | 65% | |
45% | 45% | |
55% | 65% | |
27% | **13,5% | |
35% | 35% | |
60% | 100% | |
*10% | *10% | |
* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993 ** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 16,5% |
INDUSTRIA MOLITORIA E DELLA PASTIFICAZIONE | ||
Operai
e Intermedi |
Impiegati |
|
1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno
2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) 3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) 4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali e infrasettimanali 5) Lavoro notturno non compreso in turni 6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali notturno 7) Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno 8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) 9) Lavoro a turni notturno 10) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 11) Lavoro domenicale con riposo compensativo |
45% | 45% |
50% | 56% | |
55% | 90% | |
50% | 65% | |
40% | 50% | |
50% | – | |
– | 65% | |
– | 100% | |
24% | **13,5% | |
30% | – | |
*10% | *10% | |
* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993 ** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 16,5% |
INDUSTRIA CONSERVE ITTICHE | ||
Operai
e Intermedi |
Impiegati | |
1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno
2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) 3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) 4) Lavoro eseguito nelle festività nazionali di cui all’art. 34 punti b), c) e d) 5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni 6) Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno 7) Lavoro a turni notturno 8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro naturno di 8 ore iniziato alle 22 9) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno (oltre le 8 ore) 10) Lavoro domenicale con riposo compensativo |
45% | 45% |
40% | 50% | |
50% | 65% | |
40% | 50% | |
35% | 40% | |
45% | 50% | |
**18% | ***15% | |
35% | – | |
– | 70% | |
*10% | *10% | |
* Le maggiorazioni contrassegnate da asterisco sono state introdotte a partire dal 1° gennaio 1993
** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 21% *** A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione è pari al 18% |
INDUSTRIA DELLA MACELLAZIONE E LAVORAZIONE DELLE SPECIE AVICOLE | |
Operai, Intermedi e Impiegati | |
1) Lavoro oltre le 40 ore settimanali diurno
2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) 3) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo (oltre 8 ore) 4) Lavoro eseguito nelle festività 5) Lavoro eseguito il sabato o il sesto giorno 6) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni 7) Lavoro oltre le 40 ore settimanali feriale notturno 8) Lavoro oltre le 40 ore settimanali festivo notturno 9) Lavoro a turni notturno 10) Lavoro oltre le 40 ore settimanali dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 11) Lavoro notturno festivo 12) Lavoro domenicale con riposo compensativo |
45%
65% 90% 65% 65% 50% 65% 100% 30% 45% 50% *10% |
* Maggiorazioni introdotte dal 1° gennaio 1993 |
NOTA A VERBALE
Le maggiorazioni per lavoro a turni notturno vengono elevate, a decorrere dal 1° gennaio 1993, nelle misure percentuali indicate nelle tabelle di cui sopra.
Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2009 i valori di tali maggiorazioni inferiori al 22,5 % sono incrementate di 3 punti percentuali.
Gli incrementi di tali maggiorazioni non sono cumulabili con eventuali trattamenti di mi- glior favore aziendalmente in atto.
DICHIARAZIONE COMUNE
Al realizzarsi di una disciplina normativa di legge che definisca la nozione di lavoratore notturno ai fini della disciplina pensionistica, le Parti si incontreranno entro i successivi 60 giorni, per l’armonizzazione delle relative norme contrattuali.