Art. 30 ter
Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore compre- se le ore di straordinario – di cui al comma 2, articolo 4 del Dlgs. N. 66/2003 – la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a sei mesi.
Tale periodo potrà essere elevato tramite contrattazione a livello aziendale a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro da verificare a tale livello.
NOTA A VERBALE
Le Parti si danno reciprocamente atto che le procedure per il calcolo medio del termine di durata massima dell’orario di cui all’art. 4 del DLgs n. 66 del 2003, non comportano variazione alcuna né del trattamento economico concernente le maggiorazioni per il lavoro straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo pagamento.