Art. 25 – Lavoratori discontinui e addetti a mansioni di semplice attesa o custodia
Sono considerati addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elen- cati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi.
A tali lavoratori si applicano le specifiche disposizioni di cui agli articoli 30 e 31, non- ché quelle di cui all’art. 30 bis del Ccnl e, ove non modificate da tali clausole, quelle di cui al provvedimento sopra citato e al Dlgs n. 66 del 2003.