CAPITOLO V
DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI
Art. 23 – Quadri
La qualifica di “quadro”, introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 190/85, è rico- nosciuta ai lavoratori che pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa.
Essa viene identificata, agli effetti classificatori, nella specifica declaratoria del livello 1S della classificazione unica.
L’azienda è tenuta ad assicurare il personale con la qualifica di quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Le imprese promuoveranno la partecipazione dei quadri ad iniziative di formazione ed ag-giornamento professionale dirette al miglioramento delle capacità professionali in riferimento alle specifiche attività svolte.
Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti di autore è riconosciuta al quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni su esperienze e lavori compiuti in riferimento alle specifiche attività svolte.
In caso di svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l’attribuzione del primo livello S e della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi continuativi.
Indennità di funzione
Ai quadri viene riconosciuta una indennità di funzione nella misura di euro 100,00 mensili lorde non riassorbibili(9).
(9) Importo così modificato con decorrenza dal 1° giugno
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri per l’attribuzione della qualifica di quadro, e con la presente disciplina, per tale personale, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190.
CHIARIMENTO A VERBALE
Al lavoratore con la qualifica di quadro si applicano le norme contrattuali e di legge dispo- ste per gli impiegati.