Art. 22 – Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria e portatori di handicap
Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le aziende informeranno di volta in volta la RSU o il comitato esecutivo della stessa degli avviamenti obbligatoriamente disposti dall’Ente competente al fine di esaminare – compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive – ogni possibilità di inserimento dei portatori di handicap in posti di lavoro non emarginanti.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell’ambito delle proprie possibilità tecnico-produttive, il problema dell’inserimento dei portatori di handicap aventi diritto al collocamento obbligatorio ed in quanto tali, avviati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa delle varie categorie degli stessi anche su segnalazione e partecipazione della RSU o del comitato esecutivo della stessa. A tal fine le aziende comunicheranno alla RSU o al comitato esecutivo della stessa notizie utili per raggiungere la finalità di cui sopra anche tramite l’utilizzo di programmi di formazione professionale curati dagli Enti competenti.
Ai lavoratori portatori di handicap si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al VI° comma dell’art. 33 della legge n° 104 del 5 febbraio 1992.
DICHIARAZIONE SU COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Le Parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, a sensibilizzare gli Enti preposti affinché i lavoratori che divengono inabili, in vigenza di rapporto di lavoro, vengano inseriti nelle quote di riserva al fine di soddisfare l’obbligo degli avviamenti obbligatori.