Art. 19 – Stagionalità
Le parti convinte della necessità di perseguire l’obiettivo di una elevata e stabile occupazione nel settore e consapevoli della delicatezza dei problemi occupazionali connessi alla utilizzazione di manodopera con rapporto stagionale, dandosi reciprocamente atto della difficoltà di una soluzione immediata e globale di tali problemi riconoscono l’esigenza di sviluppare ogni iniziativa utile ai fini sopra indicati.
Pertanto, quando si renda necessaria l’assunzione di lavoratori stagionali o comunque necessari per punte di maggior lavoro ricorrenti con contratto a tempo determinato, al quale sarà riservata una considerazione preferenziale rispetto ad altre tipologie contrattuali, inclusa la somministrazione. Il numero dei lavoratori da assumere, il periodo di lavorazione e l’inquadra- mento professionale saranno esaminati preventivamente con le RSU o i comitati esecutivi delle stesse per verificare l’esatta applicazione delle norme contrattuali e di legge.