Art. 16 – Donne, fanciulli e adolescenti
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.
Art. 16 – Donne, fanciulli e adolescenti
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti sono regolati dalle disposizioni di legge in vigore.